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Il Ministero del Lavoro afferma che in materia d’istanza di autorizzazione all'istallazione e all'utilizzo degli impianti audiovisivi sui luoghi di lavoro non vale il principio del silenzio-assenso.

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14/05/2019

 Il Ministero del Lavoro dopo aver affermato che le disposizioni contenute nell'articolo 4 dello statuto dei lavoratori "sono volte contemperare le esigenze datoriali e la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore sul luogo di lavoro, eliminando ogni equivoco, nella risposta all'interpello, ha affermato che la norma non consente la possibilità da parte delle aziende di installare e utilizzare gli impianti di controllo in assenza dell'accordo sindacale o dell'atto amministrativo autorizzativo da parte dell'ispettorato del lavoro. La procedura dell'articolo 4 dello statuto dei lavoratori è assolutamente inderogabile. Nella materia non vale il principio del silenzio-assenso da parte della pubblica amministrazione perché occorre sempre l'emanazione di un provvedimento espresso di accoglimento ovvero di rigetto della relativa domanda.

Interpello del ministero del lavoro in materia di controlli a distanza n. 3/2019

Codice avvocati, dovere di segretezza e riservatezza.

06/05/2018 DAL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE L’avvocato esercita la propria attività in piena libertà, autonomia ed indipendenza, per tutelare i diritti e gli interessi della persona, assicurando la conoscenza delle leggi e contribuendo in tal modo all’attuazione dell’ordinamento per i fini della giustizia.  Art. 7 – Dovere di fedeltà.... [Leggi tutto]