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La giustizia civile appaltata ai privati?

Pessima soluzione per la tutela dei diritti

Il presidente dell' Ordine degli avvocati di Milano ha inviato al Corriere della Sera una lettera dal titolo "La deriva del processo a danno del cittadino", che è stata pubblicata sabato 7 ottobre 2017, a pagina 28.

A chi è sfuggito l'articolo, lo può leggere nella sua interezza nel documento sottostante al titolo sopra riportato.

Ottima e condivisibile l'analisi del presidente; assolutamente non accettabili le sue conclusioni. 

Di fronte alla giusta analisi, l'invito non può essere quello di rifugiarsi  nelle salvifiche braccia della giustizia appaltata ai privati, seppure gestita da avvocati; occorre creare, invece,  un movimento di sensibilizzazione della società civile per modificare quelle norme, che esistono e producono i nefasti  effetti magistralmente denunciati nell'articolo. L' Avvocatura deve saper parlare di diritti e di tutele, sui giornali, in internet, in televisione,  per poterli proteggere, anche contro i giudici, compresi quelli  della Suprema Corte di Cassazione; l'avvocatura, però , è sempre stata desolatamente assente. Viene da dire che giudici e avvocati sono quel che si meritano reciprocamente di essere.

Nella foto: opera di Osvaldo Licini, 1894/1958 di Monte Vidon Corrado; pittore e artista italiano.

Il contratto di appalto.

L'appalto è il contratto con il quale un soggetto assume l'obbligo di eseguire un servizio o prestare un’ opera in contropartita di un corrispettivo. L'appalto è genuino quando l'appaltatore è un vero imprenditore perché assume il rischio della realizzazione dell'opera o del servizio promesso, impiega nell'appalto una propria organizzazione di mezzi, ed è in possesso della necessaria specializzazione e della professionalità per rendere il servizio o l'opera promessi. (Decreto legislativo numero 276/2003 articolo 29 e codice civile articolo 1655)

Sicurezza sul lavoro.

Nell'esecuzione del contratto di appalto bisogna adottare tutte quelle misure che secondo la specialità del lavoro e la tecnica appaiono idonee a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori. Il committente deve accertare l'idoneità professionale dell'appaltatore ad eseguire i lavori, deve informare l'impresa appaltatrice sui rischi presenti sul luogo di lavoro, deve cooperare con l'impresa appaltatrice nel redigere il documento di valutazione dei rischi.Il committente deve cooperare durante l'esecuzione del contratto ad attuare le misure di prevenzione e protezione coordinandosi con l'impresa appaltatrice. La clausola contenuta nel contratto di appalto di esonero del committente da ogni responsabilità in materia di tutela della salute è priva di efficacia perché contraria alle norme di ordine pubblico. Il committente ha un obbligo forte e incondizionato in materia di sicurezza sul lavoro anche se cede a terzi una parte o tutta l'attività. (Articolo 26 del decreto legislativo numero 81/2008 e decreto legislativo numero 106/2009)

L'obbligo solidale

L'appaltante e l'appaltatore sono obbligati in solido a corrispondere ai lavoratori impiegati nell'appalto il trattamento retributivo e contributivo previsto per legge. Condizione essenziale per l'esistenza di questo obbligo di solidarietà e che il committente eserciti un'attività di impresa o professionale. Chi non esercita queste attività, non è obbligato in via solidale. Il lavoratore che intende agire nei confronti dell'appaltante per la soddisfazione dei suoi crediti deve proporre azione giudiziaria entro 2 anni dalla cessazione dell'appalto. Se non osserva questo termine decadde da ogni diritto. (Articolo 29 decreto legislativo 276/2003).

Somministrazione illecita di manodopera

Se il contratto di appalto non è genuino ed il lavoratore di fatto è gestito e diretto dall'appaltante, si ha una somministrazione illecita di mano d'opera se l'appaltante non risulta essere impresa autorizzata all'esercizio dell'attività di somministrazione di lavoro. In questo caso il lavoratore avrà il diritto di essere considerato direttamente alle dipendenze dell'impresa appaltante che si presenta come il vero ed  effettivo datore di lavoro. (Decreto legislativo numero 276/2003).