08/01/2014
Milano 30/01/2006 Licenziamento disciplinare, reintegrazione nel posto di lavoro, inosservanza.
Il tribunale di Milano, accogliendo il ricorso di urgenza, ha reintegrato nel suo posto di lavoro il dipendente XXX illegittimamente licenziato dalla YYY.
L’ordinanza è stata in tal modo motivata dal tribunale: “Ritenuto che sia ravvisabile nel caso di specie il requisito del fumus boni iuris : invero, il ricorrente è stato licenziato con lettera 2 novembre 2005 in conseguenza dei fatti di cui alle lettere di contestazione del 14 e del 17 ottobre 2005 nelle quali gli sono stati addebitati due episodi, e cioè: - di aver ignorato le richieste di essere serviti rivolte nei suoi confronti dai clienti del Bar dell'Università Bocconi cui era addetto ed in particolare di aver risposto in modo arrogante alla Segretaria del Presidente che aveva presentato un modulo di richiesta caffè di non sapersene cosa fare; - di aver proferito minacce nei confronti del suo superiore dopo aver alzato la voce ed affermato di non voler ottemperare alla disposizione dello stesso. Ora, il ricorrente lamenta vizi formali del recesso e contesta la veridicità dei fatti addebitatigli. Entrambi i profili sono risultati fondati, quanto meno in sede di accertamento sommario: gli informatori escussi all'udienza del 28 dicembre 2005 xxx e yyy, tutti di parte ricorrente in assenza di citazione o comparizione di quelli della convenuta, hanno riferito di non aver mai visto affisso nella bacheca posta vicino alla macchinetta timbratrice il codice disciplinare. Quanto ai due episodi contestati, sia la cliente tttt che la collega www hanno dichiarato di non ricordare il giorno Il ottobre alcun battibecco tra il ricorrente e dei clienti, in particolare la segretaria del Presidente dell'Università, pur in presenza di un notevole affluenza di pubblico e di tempi lunghi di attesa per essere serviti. Hanno poi precisato che il Soccio era quel giorno addetto alla macchina del caffè e dava le spalle ai clienti, mentre al bancone della caffetteria, quindi direttamente a contatto con la clientela, si trovava un lavoratore extra chiamato a prestare servizio per quel giorno. Per il giorno 14 ottobre l'informatore qqq ha dichiarato che non appena arrivato il ricorrente incrociò il kkk, direttore dell'impianto, che i due parlarono, ma che non udì quanto i due si stavano dicendo, perché il Soccio parlava con un tono di voce normale. Rilevato, infine, che sussiste pure il requisito del c.d. periculum in mora : invero, la natura anticipatoria del provvedimento qui richiesto in via d'urgenza deve essere intesa nel senso di investire la stessa materia che sarà poi oggetto della sentenza di merito, ovviando peraltro al ritardo con cui verrà emessa la sentenza di primo grado, mentre l'irreparabilità del pregiudizio deve essere intesa come mancata realizzazione della funzione che il diritto é chiamato a svolgere dall'ordinamento in relazione al caso concreto con contestuale lesione degli interessi del titolare; Ritenuto che l'allontanamento dal luogo di lavoro implica non solo un pregiudizio in termini economici di perdita di un fondamentale mezzo di sostentamento così come prospettato dal ricorrente, coniugato con due figli che frequentano la scuola, con una moglie che lavora a tempo parziale e con un mutuo per la prima abitazione da onorare, bensì anche un pregiudizio di natura non patrimoniale che si sostanzia in una lesione dei diritti personali, costituendo l'esercizio dell'attività lavorativa una modalità di estrinsecazione della personalità, come tale non suscettibile di riparazione economica; P.Q.M. Sospende l'efficacia del licenziamento per cui è causa sino all'esito del giudizio di merito; ordina l'immediata reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro. Milano, 31 dicembre 2005.”
Il datore di lavoro non ha dato esecuzione all’ordinanza perché ha reintegrato il lavoratore in un luogo diverso da quello occupato al momento del licenziamento e per di più trasferendolo in presenza di divieto essendo rappresentante sindacale aziendale e consigliere di circoscrizione del Comune di Milano.
È stato così depositato altro ricorso di urgenza per costringere l’azienda a consentire la prestazione di lavoro nella vecchia sede di Milano.

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