08/01/2014
Sulla nuova riforma dell'ordinamento giudiziario
Il disegno di legge, contenente la Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario, dopo aver avuto diversi passaggi alla Camera ed al Senato, è stato definitivamente approvato dalla Camera dei Deputati il 1º dicembre 2004. Il Presidente della Repubblica, con messaggio motivato, in data 16 dicembre 2004 lo ha rinviato alle camere per una nuova deliberazione avendo riscontrato diversi profili di incostituzionalità. Il riesame del Parlamento è attualmente in corso.
Quel che a noi interessa, in quest'articolo, è esaminare ciò che il disegno di legge prevede in materia di illeciti disciplinari del magistrato fuori e nell'esercizio delle sue funzioni.
Gli illeciti disciplinari del magistrato nell'esercizio delle funzioni sono stati tipizzati dal disegno di legge per dare certezza sui comportamenti che concretizzano l'illecito. Il disegno di legge prevede che gli illeciti disciplinari siano configurabili:
1) nei comportamenti del magistrato che arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti (nella consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge senza che questa astensione nella realtà avvenga);
2) nei comportamenti del magistrato abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell'ambito dell'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori;
3) nell'ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di altro magistrato e nell'omessa comunicazione al capo dell'ufficio delle avvenute interferenze da parte del magistrato destinatario delle medesime;
4) nella grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile; nel travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile; nel perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia; nell'emissione di provvedimenti privi di motivazione, ovvero la cui motivazione consiste nella sola affermazione della sussistenza dei presupposti di legge senza indicazione degli elementi di fatto dai quali tale sussistenza risulti, quando la motivazione è richiesta dalla legge; nell'adozione di provvedimenti non consentiti dalla legge che abbiano leso diritti personali o, in modo rilevante, diritti patrimoniali; nella reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate dagli organi competenti; nell' indebito affidamento ad altri del proprio lavoro; nell'inosservanza dell'obbligo di risiedere nel comune in cui ha sede l'ufficio, se manca l'autorizzazione prevista dalle norme vigenti e ne sia derivato concreto pregiudizio all'adempimento dei doveri di diligenza e laboriosità;
5) nel reiterato, grave o ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni; nel sottrarsi in modo abituale e ingiustificato al lavoro giudiziario; per il dirigente dell'ufficio o il presidente di una sezione o il presidente di un collegio, nell'omettere di assegnarsi affari e di redigere i relativi provvedimenti; nell'inosservanza dell'obbligo di rendersi reperibile per esigenze di ufficio quando esso sia imposto dalla legge o da disposizione legittima dell'organo competente;
6) nei comportamenti che determinano la divulgazione di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, nonché nella violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, o sugli affari definiti, quando è idonea a ledere diritti altrui; pubbliche dichiarazioni o interviste che, sotto qualsiasi profilo, riguardino i soggetti a qualsivoglia titolo coinvolti negli affari in corso di trattazione e che non siano stati definiti con sentenza passata in giudicato;
7) nel tenere rapporti in relazione all'attività del proprio ufficio con gli organi di informazione al di fuori delle modalità previste dalla legge; nel sollecitare la pubblicità di notizie attinenti alla propria attività di ufficio ovvero nel costituire e nell'utilizzare canali informativi personali riservati o privilegiati; nel rilasciare dichiarazioni e interviste in violazione dei criteri di equilibrio e di misura;
8) nell'adozione intenzionale di provvedimenti affetti da palese incompatibilità tra la parte dispositiva e la motivazione, tali da manifestare una precostituita e inequivocabile contraddizione sul piano logico, contenutistico o argomentativo;
9) nell'omissione, da parte del dirigente l'ufficio o del presidente di una sezione o di un collegio, della comunicazione agli organi competenti di fatti che possono costituire illeciti disciplinari compiuti da magistrati dell'ufficio, della sezione o del collegio; 
10) nell'adozione di provvedimenti abnormi ovvero di atti e provvedimenti che costituiscano esercizio di una potestà riservata dalla legge ad organi legislativi o amministrativi ovvero ad altri organi costituzionali;
11) nell'emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale fuori dei casi consentiti dalla legge, determinata da negligenza grave ed inescusabile;
Non può dar luogo a responsabilità disciplinare l'attività del magistrato di interpretazione di norme di diritto.
Il disegno di legge prevede che costituiscano illeciti disciplinari del magistrato al di fuori dell'esercizio delle funzioni i seguenti suoi comportamenti: 
1) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri; 2) il frequentare persona sottoposta a procedimento penale o di prevenzione comunque trattato dal magistrato, o persona che a questi consta essere stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza o aver subìto condanna per delitti non colposi alla pena della reclusione superiore a tre anni o una misura di prevenzione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, ovvero l'intrattenere rapporti consapevoli di affari con una di tali persone;
3) l'assunzione di incarichi extragiudiziari senza la prescritta autorizzazione dell'organo competente;
4) lo svolgimento di attività incompatibili con la funzione giudiziaria o tali da recare concreto pregiudizio all'assolvimento dei propri doveri d’uffici;
5) l'ottenere, direttamente o indirettamente, prestiti o agevolazioni da soggetti che il magistrato sa essere indagati, parti offese, testimoni o comunque coinvolti in procedimenti penali o civili pendenti presso l'ufficio giudiziario di appartenenza o presso altro ufficio che si trovi nel distretto di corte d'appello nel quale esercita le funzioni giudiziarie, ovvero dai difensori di costoro;
6) la pubblica manifestazione di consenso o dissenso in ordine ad un procedimento in corso quando, per la posizione del magistrato o per le modalità con cui il giudizio è espresso, sia idonea a condizionare la libertà di decisione nel procedimento medesimo;
7) la partecipazione ad associazioni segrete o i cui vincoli sono oggettivamente incompatibili con l'esercizio delle funzioni giudiziarie;
8) l'iscrizione o la partecipazione a partiti politici ovvero il coinvolgimento nelle attività di centri politici o affaristici che possano condizionare l'esercizio delle funzioni o comunque appannare l'immagine del magistrato;
9) ogni altro comportamento tale da compromettere l'indipendenza, la terzietà e l'imparzialità del magistrato, anche sotto il profilo dell'apparenza;
10) l'uso strumentale della qualità che, per la posizione del magistrato o per le modalità di realizzazione, è idoneo a turbare l'esercizio di funzioni costituzionalmente previste;
Il disegno di legge prevede che le sanzioni disciplinari che possono essere applicate contro il magistrato che ha violato i suoi doveri d'ufficio sono :
a) l'ammonimento;
b) la censura;
c) la perdita dell'anzianità;
d) l'incapacità temporanea ad esercitare un incarico direttivo o semidirettivo;
e) la sospensione dalle funzioni da tre mesi a due anni;
f) la rimozione.
Queste sanzioni hanno il seguente contenuto:
1) l'ammonimento consiste nel richiamo all'osservanza da parte del magistrato dei suoi doveri, in rapporto all'illecito commesso;
2) la censura consiste in un biasimo formale espresso;
3) la sanzione della perdita dell'anzianità che consiste nel minor riconoscimento dell'anzianità di servizio e può essere inflitta per un periodo compreso tra due mesi e due anni.
4) La sanzione della temporanea incapacità ad esercitare un incarico direttivo o semidirettivo può essere inflitta per un periodo compreso tra sei mesi e due anni.
5) la sospensione dalle funzioni comporta la sospensione dallo stipendio ed il collocamento del magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura. Al magistrato sospeso è corrisposto un assegno alimentare pari ai due terzi dello stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo.
6) La rimozione determina la cessazione del rapporto di servizio.
Le sanzioni sopra previste, secondo la previsione del disegno di legge, si devono applicare contro il magistrato che ha violato i suoi doveri con i seguenti criteri imperativi:
La sanzione non inferiore alla censura per:
1) i comportamenti che arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti;
2) la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;
3) i comportamenti che, a causa dei rapporti comunque esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento ovvero a causa di avvenute interferenze, costituiscano violazione del dovere di imparzialità;
4) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;
5) il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni;
6) la scarsa laboriosità, se abituale;
7) la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza;
11) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti;
12) lo svolgimento di incarichi extragiudiziari senza avere richiesto o ottenuto la prescritta autorizzazione dal Consiglio superiore della magistratura, qualora per l'entità e la natura dell'incarico il fatto non si appalesi di particolare gravità.
La sanzione della perdita dell'anzianità si applica per:
1) i comportamenti che giustificano la censura ma che siano più consistenti nell'arrecare grave ed ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti;
2) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave.
La sanzione della incapacità ad esercitare un incarico direttivo o semidirettivo per:
l'interferenza nell'attività di altro magistrato da parte del dirigente dell'ufficio o del presidente della sezione, se ripetuta o grave;
La sanzione della sospensione dalle funzioni per l'accettazione e lo svolgimento di incarichi ed uffici vietati dalla legge ovvero l'accettazione e lo svolgimento di incarichi per i quali non è stata richiesta o ottenuta la prescritta autorizzazione, qualora per l'entità e la natura dell'incarico il fatto si appalesi di particolare gravità;
La rimozione per il magistrato che incorre nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici in seguito a condanna penale o che incorre in una condanna a pena detentiva per delitto non colposo non inferiore ad un anno.
Il disegno di legge prevede poi i seguenti ulteriori principi:
1) Nell'infliggere una sanzione diversa dall'ammonimento e dalla rimozione, la sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura può disporre il trasferimento del magistrato ad altra sede o ad altro ufficio quando, per la condotta tenuta, la permanenza nella stessa sede o nello stesso ufficio appare in contrasto con il buon andamento dell'amministrazione della giustizia.
2) L'azione disciplinare deve essere promossa entro un anno dalla notizia del fatto, acquisita a seguito di sommarie indagini preliminari o di denuncia circostanziata;
3) Entro un anno dall'inizio del procedimento deve essere richiesta l'emissione del decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare; entro un anno dalla richiesta deve pronunciarsi la sezione disciplinare. Se i termini non sono osservati, il procedimento disciplinare si estingue, sempre che l'incolpato vi consenta;
4) Il Ministro della Giustizia ha la facoltà di promuovere l'azione disciplinare mediante richiesta di indagini al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione. 
5) Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha l'obbligo di esercitare l'azione disciplinare. 
6) Dell'inizio del procedimento deve essere data comunicazione entro trenta giorni all'incolpato con l'indicazione del fatto che gli viene addebitato. 
7) Gli atti di indagine non preceduti dalla comunicazione all'incolpato o dall'avviso al difensore, sono nulli. 
8) L'azione disciplinare deve essere promossa indipendentemente dall'azione civile di risarcimento del danno o dall'azione penale relativa allo stesso fatto.
9) Ha autorità di cosa giudicata nel giudizio disciplinare la sentenza penale irrevocabile di condanna emessa contro il magistrato. 
10) Il magistrato sottoposto a procedimento penale, nei cui confronti sia stata adottata una misura cautelare personale, deve essere sospeso dalla funzione, dallo stipendio e deve essere collocato fuori dal ruolo organico della magistratura.
11) La sospensione deve permanere sino alla sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione o alla sentenza irrevocabile di proscioglimento.
12) Al magistrato sospeso dev'essere corrisposto un assegno alimentare nella misura fissata dalla legge.
13) Il magistrato riacquista il diritto agli stipendi e alle altre competenze non percepiti, detratte le somme corrisposte per assegno alimentare, se è prosciolto con sentenza irrevocabile. 
01/2005

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