Chi intende far valere un proprio diritto che assume essere stato violato, deve proporre la sua domanda al giudice che per legge è dichiarato competente a conoscere della controversia: Per le controversie di lavoro è il tribunale del lavoro del luogo in cui è stata resa la prestazione.
La condizione essenziale per poter proporre una domanda il giudice è quella di avervi interesse. Se manca l'interesse la domanda al giudice è inammissibile.
Il giudice del lavoro non può statuire sopra le domande a lui proposte, se la parte contro la quale la domanda è stata proposta non è stata regolarmente citata in causa.
Chiunque può intervenire in un processo tra altre persone se ha un proprio diritto relativo all'oggetto del processo medesimo da far valere nei confronti di tutte le parti in causa o di qualcuna di esse.
Il giudice deve pronunciare su tutte le domande che le parti gli hanno proposto; non può pronunciare d'ufficio sulle eccezioni che possono essere proposte solo dalle parti interessate.
Il giudice, nel pronunciare la sua decisione, deve porre a fondamento di quanto da lui deciso le prove che gli sono state offerte dalle parti interessate e in causa.
Dalla Costituzione della Repubblica italiana
Art. 24. Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
La difesa e' diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.
Art. 25. Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
Arbitrato con finalità di conciliazione
Le norme in materia di diritto del lavoro hanno lo scopo di proteggere i lavoratori che sono la parte debole del rapporto contrattuale.
Vi è una norma di forte tutela, che rappresenta l'architrave dell'intero sistema giuridico, che consente al lavoratore di impugnare ogni sua rinuncia o transazione sottoscritte durante il rapporto; si tratta dell'articolo 2113 del codice civile ( rinunzie e transazioni). L'impresa e il lavoratore molte volte hanno l'esigenza di sottoscrivere tra loro un nuovo accordo sulle condizioni contrattuali, dando certezza assoluta all'accordo stesso, senza possibilità che il lavoratore possa impugnarlo successivamente. Per raggiungere questo obiettivo le parti interessate devono sottoscrivere il loro accordo in una sede protetta e cioè avanti l'Autorità Giudiziaria oppure alla Direzione Territoriale del Lavoro, ad un Arbitrato di conciliazione costituito tra le parti al fine di sottoscrivere quel nuovo accordo ed infine avanti le opposte organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori della categoria di appartenenza. Lo strumento più appropriato, per celerità e immediatezza, è quello della conciliazione in sede di collegio arbitrale, avviato dalle parti allo scopo specifico di ufficializzare e stabilizzare il raggiunto accordo tra il datore di lavoro e il lavoratore. La sottoscrizione del verbale di conciliazione in sede arbitrale si può realizzare, con le necessarie garanzie procedurali, a garanzia di tutte le parti interessate, entro qualche giorno dalla decisione di avviarlo. Si tratta di uno strumento di grande dignità giuridica, di garanzia, trasparenza e lealtà contrattuale tra le parti. Trattandosi di una conciliazione da sottoscrivere, e che le parti hanno già tra loro individuato, i costi sono molto ma molto ridotti.