La disciplina del jobs act del 2015 ha riformato radicalmente la normativa introdotta dalla legge Fornero nel luglio 2012 in materia di licenziamenti, individuali, per giustificato motivo oggettivo e per motivi disciplinari. L’innovazione ha coinvolto anche il licenziamento collettivo. La legge Fornero, già nel 2012 aveva mutato a sua volta l’art. 18 dello statuto dei lavoratori rispetto al testo originario del 1970. Il quadro complessivo attualmente vigente è molto complesso perché prevede una diversa disciplina tra nuovi e vecchi assunti con un dualismo che introduce tutele differenti tra i lavoratori.
Il licenziamento della piccola impresa, quella che occupa meno 16 addetti, è rimasto sostanzialmente il medesimo. Il ciclone riformatore ha investito invece le imprese che occupano più di 15 addetti.
Niente più è uguale rispetto a prima del luglio 2012, epoca d’oro della tutela del lavoro subordinato.
Riportiamo di seguito un prospetto riepilogativo sul licenziamento, nelle sue varie articolazioni, con la disciplina della legge Fornero e la nuova disciplina del Jobs act: licenziamento-secondo-il-jobs-act.pdf
Quantificazione della Retribuzione nel lavoro subordinato
L'adozione, quale parametro per la determinazione della giusta retribuzione ex art. 36 Cost., di un contratto collettivo non direttamente applicabile al rapporto di lavoro in contestazione, ne importa un'applicazione limitata alla determinazione della retribuzione base e non si estende ad altri istituti contrattuali che (come le mensilità aggiuntive) hanno carattere retributivo ma trovano origine nella forza contrattuale delle parti collettive più che nel soddisfacimento delle esigenze del lavoratore tutelate dal progetto costituzionale, salvo che la valutazione di essi sia essenziale per l'adeguamento della retribuzione ai sensi della norma citata.
Cassazione civile sez. lav. 13 marzo 1990 n. 2021
Il contratto collettivo non si applica in ogni caso
In tema di adeguamento della retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost., il giudice, anche se il datore di lavoro non aderisca ad alcuna delle organizzazioni sindacali che lo hanno sottoscritto, può assumere a parametro il contratto collettivo di settore, con riferimento limitato ai soli titoli previsti dal CCNL che integrano il concetto di giusta retribuzione, costituita dai minimi retributivi stabiliti per ciascuna qualifica dalla contrattazione collettiva e con esclusione, pertanto, dei compensi aggiuntivi, degli scatti di anzianità e delle mensilità ulteriori rispetto alla tredicesima. Ne consegue che per la determinazione del corrispettivo dell'attività lavorativa in regime di subordinazione di un medico di casa di cura privata va escluso il compenso di pronta reperibilità, in quanto voce retributiva tipicamente contrattuale. Cassazione civile sez. lav. 04 dicembre 2013 n. 27138