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Impalcatura condominio, responsabile impresa per il furto nell'appartamento

Dalla Biennale di Venezia 2015

Un condominio per l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione si rivolge ad un’impresa edile che installa delle impalcatura. Utilizzando l’impalcatura un ladro si introduce nell’appartamento di un condomino rubando gioielli per un considerevole valore. Il derubato agisce avanti il tribunale chiedendo il risarcimento dei danni al condominio e all’impresa per non aver installato idonee misure anti intrusive. Il tribunale ha accolto la domanda di risarcimento. La Corte di appello ha ravvisato la responsabilità dell’impresa appaltatrice per il fatto che dalle testimonianze acquisite è emerso che aveva omesso di adottare le misure idonee ad impedire l'intrusione di terzi - quali l'illuminazione notturna, la guardiania ed altri accorgimenti - così agevolando colposamente il furto, essendosi il ladro introdotto proprio attraverso il ponteggio. Ha ritenuto corresponsabile il committente Condominio, per non avere questo assunto alcuna iniziativa per indurre l'appaltatrice ad adottare le misure di salvaguardia della sicurezza del fabbricato, richiamando a supporto Cass. civ. n. 2844/2005, n. 6435/2009 ed altre. La corte di cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla controversia risarcitoria, ha ribadito il principio più volte affermato dalla stessa corte secondo il quale” la responsabilità dell'imprenditore che si sia avvalso di impalcature per l'espletamento di lavori sugli edifici è ravvisabile ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., ove siano state trascurate le ordinarie norme di diligenza e non siano state adottate le cautele idonee ad impedire l'uso anomalo del ponteggio (Cass. civ. Sez. 3, 6 ottobre 1997 n. 9707; Idem, 11 febbraio 2005 n. 2844; Idem, 17 marzo 2009 n. 6435, ed altre). La sentenza citata in contrario dal ricorrente non è significativa, in considerazione delle peculiarità della fattispecie, poiché in quel caso la Corte di merito aveva ritenuto non dimostrato, fra l'altro, il nesso causale fra l'esistenza dell'impalcatura e l'ingresso dei malviventi nell'appartamento svaligiato. La sentenza ha comunque ribadito il principio per cui la responsabilità va ricollegata non alla mera sussistenza del ponteggio, ma al fatto che sia stato omesso qualunque accorgimento idoneo ad ovviare alla situazione di pericolo.” Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 15 ottobre – 19 dicembre 2014, n. 26900 Nell’esecuzione dei lavori l’impresa appaltatrice ha l’obbligo di adottare ogni idonea misura di sicurezza per evitare danni ai singoli condomini, compresi quelli derivanti dalla intrusione dei ladri.