26/06/2014
Il nostro codice penale ha un sistema di intensa tutela degli animali e ne punisce gravemente le uccisioni senza necessità e per crudeltà i maltrattamenti o l'adibizione a combattimenti
Le norme del nostro codice penale sono le seguenti:
ARTICOLO N.544 bis
Uccisione di animali
" Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni."
competenza: Trib. monocratico
arresto: non consentito
fermo: non consentito
custodia cautelare in carcere: non consentita
altre misure cautelari personali: non consentite
procedibilità: d'ufficio
"ARTICOLO N.544 ter
Maltrattamento di animali
Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche ecologiche è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro.
La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.
La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale."
competenza: Trib. monocratico
arresto: non consentito
fermo: non consentito
custodia cautelare in carcere: non consentita
altre misure cautelari personali: non consentite
procedibilità: d'ufficio
ARTICOLO N.544 quater
"Spettacoli o manifestazioni vietati
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale."
competenza: Trib. monocratico
arresto: non consentito
fermo: non consentito
custodia cautelare in carcere: non consentita
altre misure cautelari personali: non consentite
procedibilità: d'ufficio
ARTICOLO N.544 quinquies
Divieto di combattimenti tra animali
Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.
La pena è aumentata da un terzo alla metà:
1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;
2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;
3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.
Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.
competenza: Trib. monocratico
arresto: non consentito (primo, terzo e quarto comma); facoltativo (secondo comma)
fermo: non consentito
custodia cautelare in carcere: non consentita (primo, terzo e quarto comma); consentita (secondo comma)
altre misure cautelari personali: non consentite (primo, terzo e quarto comma); consentite (secondo comma.
procedibilità: d'ufficio
ARTICOLO N.544 sexies
Confisca e pene accessorie
Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. È altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime.
Si tratta di delitti e sono punibili d'ufficio, senza necessità pertanto di eventuali querele da parte degli aventi diritto.
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