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Il licenziamento del dirigente deve essere giustificato

Diritto al preavviso e all'indennità supplementare risarcitoria

1.jpg …il concetto di giustificatezza del licenziamento va correlato alla presenza di valide ragioni di cessazione del rapporto lavorativo e cioè di ragioni apprezzabili sotto il profilo della correttezza e della buona fede per cui  “va qualificato come non giustificato il licenziamento disposto per ragioni puramente pretestuose, al limite della discriminazione, o del tutto irrispettoso delle regole procedimentali che assicurano la correttezza dell’esercizio del diritto” (Cass.sez. lav. nr. 29085/2002 – 4729/2002).Va conseguentemente riconosciuta al ricorrente l’indennità supplementare prevista dal CCNL dirigenti applicato.Ai sensi degli artt 23 e 19 CCNL spetta al dirigente illegittimamente licenziato un’indennità supplementare nel minimo pari al corrispettivo del preavviso individuale maturato maggiorato dell’importo equivalente a 2 mesi del preavviso stesso e nel  massimo pari al corrispettivo di 22 mesi di preavviso.Inoltre tale indennità può essere maggiorata qualora il dirigente licenziato abbia un’età compresa trai 46 ed i 56 anni.”Sentenza 24 marzo 2009 Tribunale di Milano giudice dott.ssa  Carla Bianchini

Impugnazione del licenziamento del dirigente   Il dirigente che contesta il suo licenziamento perché lo ritiene privo di giusta causa o di giustificato motivo, può impugnarlo con qualsiasi atto scritto, giudiziale oppure stragiudiziale. Il Licenziamento deve essere impugnato entro 60 giorni dalla sua comunicazione. Nel successiva termine di 180 giorni il dirigente deve depositare perentoriamente il ricorso avanti il tribunale del lavoro, a pena di decadenza. In alternativa al ricorso davanti il tribunale, il dirigente può far ricorso al collegio arbitrale previsto dal contratto collettivo. Se il datore di lavoro rifiuta l'arbitrato, il dirigente deve depositare il ricorso davanti il tribunale entro 60 giorni dal rifiuto dal mancato accordo sull'arbitrato.

Dirigente e licenziamento disciplinare.

Il licenziamento disciplinare del dirigente, al pari di tutti gli altri lavoratori subordinati che dirigenti non sono, è sottoposto alle garanzie dell'articolo 7 dello statuto dei lavoratori. Il licenziamento disciplinare senza questa procedura deve ritenersi ingiustificato. Tutti i dirigenti hanno diritto a questa garanzia, a prescindere dal ruolo ricoperto in azienda. Il datore di lavoro deve preventivamente contestare al  dirigente, in modo specifico, il fatto di rilevanza disciplinare.

Proprietà dell'azienda e dimissioni del dirigente

Il dirigente, nel caso in cui vi sia un trasferimento della proprietà dell'azienda oppure uno scorporo, una fusione o una concentrazione societaria ha la facoltà di recedere dal rapporto di lavoro. Questo diritto di presentazione delle dimissioni sussiste anche nel caso in cui vi sia un mutamento dell'assetto azionario della società datrice di lavoro. Questa norma del tutto speciale, che non si applica alla generalità dei lavoratori subordinati, é prevista solo per il dirigente in considerazione del particolare vincolo fiduciario che lo lega all'impresa.

Licenziamento con comunicazione scritta e specifica

Il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, deve comunicare per iscritto il licenziamento. La comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato.  Il licenziamento intimato senza l'osservanza della forma scritta e dei motivi indicati in modo specifico è inefficace. Queste disposizioni  si applicano anche ai dirigenti. Legge 604/1966.