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Gruppo societario e imputazione del rapporto di lavoro

Quando sussiste un unico centro di imputazione

In dottrina e in giurisprudenza, molto si dibatte sulla imputazione del rapporto di lavoro nel caso in cui vi sia un gruppo societario o imprese, comunque, tra loro collegate.

La confusione tra gli operatori è tanta.

Perché il rapporto di lavoro possa essere imputato al gruppo societario rispetto a chi formalmente risulta essere datore di lavoro, per la Corte di Cassazione occorre la concomitante presenza dei seguenti elementi in fatto:

a) “un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro”,

b) “l’unicità della struttura organizzativa e produttiva”,

c) “l’integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune”,

d) “il coordinamento tecnico e amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune”,

e) “l’utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori”.

Il problema giuridicamente  si risolve in modo semplice e lineare tendo presenti i principi affermati dalla corte di cassazione nella massima della sentenza che si riporta di seguito:

Il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è di per sé solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all’altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare - anche all’eventuale fine della valutazione di sussistenza del requisito numerico per l’applicabilità della cosiddetta tutela reale del lavoratore licenziato - un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. Tale situazione ricorre ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un’unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico-funzionale e ciò venga accertato in modo adeguato, attraverso l’esame delle attività di ciascuna delle imprese gestite formalmente da quei soggetti, che deve rivelare l’esistenza dei seguenti requisiti: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva; b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune; c) coordinamento tecnico e amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune; d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori”. Corte di Cassazione, Sez. Lav., 1 aprile 1999, n. 3136, Fall. soc. Star elettronica c. Magni, in Giust. civ. mass. 1999, 734, Riv. critica dir. lav., 1999, 585, Notiziario giur. lav., 1999, 467, Orient. giur. lav., 1999, I,1133.

 

Nella foto: opera di Charles Sheeler, The Insiders's New York

 

 

 

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