16/02/2014
Due giovani, che si conoscono sul lavoro, intrecciano una relazione e convivono. Nasce una bambina. Dopo due anni il rapporto si consuma e lei abbandona il compagno portando con sè la figlia minore.
Nei mesi successivi é tensione permanente perché la madre cerca di impedire che il padre veda la figlia e che possa tenerla con sè.
All'improvviso la madre, avendo trovato un nuovo compagno, decide di trasferirsi definitivamente dalla Lombardia in Sardegna portando con se la figlia minore, senza riferire nulla al padre.
Il padre reagisce immediatamente chiedendo al tribunale un provvedimento di urgenza che inibisca alla madre il trasferimento in Sardegna che comprometterebbe definitivamente i rapporti tra il padre e la minore. La madre resiste e resiste strenuamente anche ai ripetuti inviti del giudice che cerca di indurla bonariamente a ritornare sui suoi passi. Ogni tentativo però é del tutto inutile.
Il tribunale costretto ad intervenire nella vicenda dispone l'affidamento al comune ed il collocamento della minore a Milano presso il padre.
La madre propone reclamo avanti la corte di appello. All'udienza di comparizione avanti la corte di appello la madre comunica di essere ritornata a Milano dove ha trovato un posto di lavoro rinunciando così al suo progetto sardo. Il padre acconsente che la figlia sia collocata presso i nonni materni con l'affidamento al comune.
Il comune affidatario della minore deve adesso favorire attraverso i suoi servizi che i contrasti tra i genitori, almeno quelli più aspri, abbiano una bonaria composizione.