15/02/2014
Falso contratto a progetto, rivendicazione lavoro subordinato
Un lavoratore, con un contratto di lavoro a progetto, è stato mandato a prestare la sua attività lavorativa su una nave veloce in navigazione nel Mar Mediterraneo. Il lavoratore, per il tipo di mansioni svolte e per le modalità di espletamento di queste mansioni, ha chiesto al tribunale di Genova il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato, con il pagamento a suo favore di notevole differenze retributive.
Alla prima udienza l'impresa ha eccepito la mancata impugnazione del contratto a progetto nel termine dei 60 giorni, con la conseguente decadenza del lavoratore dal diritto di far valere le pretese economiche avanzate.
Il giudice ha mostrato uno strano interesse a questa eccezione, tanto da aver rinviato la discussione della causa, su questo particolare aspetto, ad una successiva e apposita udienza. L'eccezione difensiva dell'impresa, però, è assolutamente infondata perché il lavoratore non ha contestato il contratto a progetto per rivendicare il diritto a continuare la sua prestazione lavorativa con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ma ha contestato il contratto a progetto al fine esclusivo di ottenere il pagamento delle differenze retributive dovute in conseguenza della natura subordinata della prestazione lavorativa. In questo caso non vi é nessun termine di decadenza da osservare. Il diritto è sottoposto solo alla prescrizione che ha durata di 5 oppure di 10 anni secondo la natura della rivendicazione proposta.
È molto strano che quel giudice del tribunale di Genova, su questo aspetto della controversia, abbia sentito la necessità di dover rinviare la causa ad altra udienza.
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La professione di avvocato incide nel campo della libertà, della sicurezza, della giustizia e, in modo più ampio, sulla protezione dello Stato di diritto. Essa si esercita con autonomia e indipendenza, dignità ed onore, segretezza professionale e lealtà, al fine di tutelare i diritti e gli interessi della persona nei confronti tanto dei privati quanto dei pubblici poteri, contribuendo così alla applicazione delle leggi ed alla corretta amministrazione della giustizia. In una società democratica l’Avvocatura rappresenta un baluardo normativo nella difesa dell’interesse pubblico al perseguimento della giustizia. L’avvocato, dunque, non è mero prestatore di servizi, in un’ottica di puro mercato; il suo é un impegno professionale e sociale, perché al di là del singolo caso concreto, che vede protagonisti le parti del processo, vi sono regole e principi generali che compongo l’ordinamento giuridico, sul cui rispetto è fondata la pacifica convivenza di tutti. Come scriveva l’illustre giurista, e Costituente, Piero Calamandrei: “Molte professioni possono farsi col cervello e non col cuore. Ma l’avvocato no. (…) L’avvocato deve essere prima di tutto un cuore: un altruista, uno che sappia comprendere gli altri uomini e farli vivere in sé, assumere i loro dolori e sentire come sue le loro ambasce. L’avvocatura è una professione di comprensione, di dedizione e di carità. Per questo amiamo la toga: per questo vorremmo che, quando il giorno verrà, sulla nostra bara sia posto questo cencio nero: al quale siamo affezionati perché sappiamo che esso ha servito a riasciugare qualche lacrima, a risollevare qualche fronte, a reprimere qualche sopruso: e soprattutto a ravvivare nei cuori umani la fede, senza la quale la vita non merita di essere vissuta, nella vincente giustizia”. L’avvocato è strumento stesso della giustizia, nella misura in cui avvicina chi ha subito un torto al giudice, che è chiamato a fornire il giusto rimedio di legge. Avv. Paolo Gallo