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Fallimento e licenziamento collettivo

Anche il curatore ha l'obbligo di osservare la procedura sul licenziamento collettivo

In tema di licenziamenti collettivi, la disciplina prevista dagli art. 3, 4, 5 e 24 della l. n. 223/91 ha un carattere assolutamente generale ed è obbligatoria anche nell'ipotesi in cui, nell'ambito di una procedura concorsuale, risulti impossibile la continuazione dell'attività aziendale; il dovere del curatore di tutelare gli interessi del fallimento, infatti, non esclude il suo obbligo di osservare le procedure previste dalla legge, tra cui quella sulla mobilità (nella specie, la Corte ha confermato un verdetto d'appello che aveva accolto la domanda di un dipendente diretta a far dichiarare l'inefficacia del licenziamento intimato dalla curatela del fallimento della società datrice, per il mancato rispetto della procedura di cui alla l. n. 223/91).
Cassazione civile sez. lav., 02 marzo 2009, n. 5032

Cancellazione del lavoratore dalla lista di mobilità

15/12/2014 Il lavoratore è cancellato dalla lista di mobilità e decade dai trattamenti e dalle indennità quando: a ) rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione professionale autorizzato dalla Regione o non lo frequenti regolarmente; b ) non accetti l'offerta di un lavoro che sia professionalmente equivalente ovvero, in mancanza di questo, che presenti... [Leggi tutto]

Criteri di scelta dei lavoratori da licenziare.

15/12/2014 Nella procedura del licenziamento collettivo l'individuazione dei lavoratori da licenziare deve avvenire, in relazione alle esigenze tecnico-produttive ed organizzative del complesso aziendale, nel rispetto dei criteri previsti da contratti collettivi stipulati con i sindacati, ovvero in mancanza di questi contratti, nel rispetto dei seguenti criteri, in concorso tra loro: a ) carichi di... [Leggi tutto]

Procedura del licenziamento collettivo

14/12/2014   L'impresa, con più di 15 addetti , che ritenga, nell'arco di 120 giorni , di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori ha facoltà di avviare la procedura di licenziamento collettivo .La procedura si avvia con la comunicazione preventiva per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali. La comunicazione deve contenere indicazione: dei... [Leggi tutto]

Comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro agli enti amministrativi

Entro 5 giorni dalla data risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto ad informare il Centro per l’impiego competente della cessazione del rapporto di lavoro (art. 21, comma 1, Legge n. 264/1949).

 La comunicazione di cessazione deve essere eseguita anche in presenza di un rapporto di lavoro a termine, allorché avvenga in data antecedente alla data di fine rapporto comunicata al momento della sua instaurazione, proroga o trasformazione. Va comunicata inoltre anche la risoluzione posticipata nel caso del contratto a tempo determinato che si prolunghi per prosecuzione di fatto.

 L’omessa comunicazione è punita con una sanzione amministrativa da € 100 a € 500, per ciascun lavoratore interessato (art. 19, comma 3, D.lgs.276/2003).