22/01/2014
In tema di licenziamenti collettivi, la disciplina prevista dagli art. 3, 4, 5 e 24 della l. n. 223/91 ha un carattere assolutamente generale ed è obbligatoria anche nell'ipotesi in cui, nell'ambito di una procedura concorsuale, risulti impossibile la continuazione dell'attività aziendale; il dovere del curatore di tutelare gli interessi del fallimento, infatti, non esclude il suo obbligo di osservare le procedure previste dalla legge, tra cui quella sulla mobilità (nella specie, la Corte ha confermato un verdetto d'appello che aveva accolto la domanda di un dipendente diretta a far dichiarare l'inefficacia del licenziamento intimato dalla curatela del fallimento della società datrice, per il mancato rispetto della procedura di cui alla l. n. 223/91).
Cassazione civile sez. lav., 02 marzo 2009, n. 5032
Comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro agli enti amministrativi
Entro 5 giorni dalla data risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto ad informare il Centro per l’impiego competente della cessazione del rapporto di lavoro (art. 21, comma 1, Legge n. 264/1949).
La comunicazione di cessazione deve essere eseguita anche in presenza di un rapporto di lavoro a termine, allorché avvenga in data antecedente alla data di fine rapporto comunicata al momento della sua instaurazione, proroga o trasformazione. Va comunicata inoltre anche la risoluzione posticipata nel caso del contratto a tempo determinato che si prolunghi per prosecuzione di fatto.
L’omessa comunicazione è punita con una sanzione amministrativa da € 100 a € 500, per ciascun lavoratore interessato (art. 19, comma 3, D.lgs.276/2003).