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le dimissioni secondo la nuova legge Fornero del 2012

Presupposti e condizioni per la loro validità

Procedura delle dimissioni e degli atti di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, per tutti i lavoratori subordinati, a prescindere dall'elemento dimensionale del datore di lavoro.
Senza l'adozione della procedura illustrata di seguito le dimissioni presentate dal lavoratore non sono valide. L'impresa, pertanto, se il lavoratore presenta le sue dimissioni, deve seguire scrupolosamente questa procedura.
Occorre che le dimissioni, da chiunque e in qualunque momento siano presentate, per la loro validità, siano munite di data certa al fine di impedire il fenomeno delle dimissioni in bianco.
Per la data certa delle dimissioni, a conferma della loro genuinità, il lavoratore deve, come regola generale, convalidare o confermare questo suo atto dinnanzi all'ufficio Ispettivo del Lavoro territorialmente competente. In quest'ufficio deve rilasciare una dichiarazione in cui esprime la propria volontà di risolvere il rapporto di lavoro.
Nel caso in cui questa forma di convalida non sia stata adottata e le dimissioni siano state presentate direttamente in azienda, si deve procedere questo modo:
1. Il lavoratore presenta le sue dimissioni direttamente in azienda, in forma scritta o anche in forma orale. La legge non impone la forma scritta.
2. L'azienda, avuta la presentazione delle dimissioni anche in forma orale, deve immediatamente inviare la comunicazione della presentazione di queste dimissioni al Servizio Ispettivo del Lavoro, con lettera raccomandata e ricevuta di ritorno.
3. Ritornata la cartolina della lettera raccomandata, il lavoratore per la validità delle sue dimissioni, deve apporre su questa cartolina la seguente dicitura: “dichiaro di convalidare le mie dimissioni presentate in data…” e sottoscrivere questo documento apponendo la sua firma. In questo modo le dimissioni sono da ritenersi definitive e convalidate. Il lavoratore contro le dimissioni così perfezionate non potrà più obiettare nulla.
4. Nel caso in cui il lavoratore non provveda per un qualsiasi motivo ad apporre la sua firma sulla cartolina postale di ritorno della comunicazione al Servizio Ispettivo del Lavoro dell'avvenuta presentazione delle sue dimissioni, il datore di lavoro si deve attivare idoneamente al fine di ottenere questa firma da parte dei lavoratori. Il datore di lavoro, pertanto, deve entro 30 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni, invitare il lavoratore con lettera raccomandata, da inviare presso l'ultimo domicilio conosciuto, a convalidare, entro 7 giorni dal ricevimento dell'invito, le dimissioni da lui precedentemente presentate. Se il datore di lavoro non osserva quest'obbligo di comunicazione entro i 30 giorni sopra indicati le dimissioni si intendono prive di effetto con la conseguenza che il rapporto di lavoro sarà ritenuto di nuovo in essere.
5. Il lavoratore, ricevuto l'invito dal datore di lavoro, nei 7 giorni successivi da quest'invito, ha la facoltà di revocare le sue dimissioni. Nel caso in cui egli comunichi al datore di lavoro la sua volontà di revocare le dimissioni, queste diventano immediatamente prive di ogni effetto giuridico, per la sola volontà espressa dal lavoratore. Il rapporto di lavoro così risorge dalle sue ceneri ed il lavoratore potrà ritornare a prestare la sua attività lavorativa, come se non avesse mai presentato le sue dimissioni. Nel caso in cui il lavoratore, invece, non risponda all'invito del datore di lavoro di confermare per iscritto le sue dimissioni o risponda oltre il termine fissato dei 7 giorni, il rapporto di lavoro si intende definitivamente sciolto per valide dimissioni. Solo con il rifiuto espresso del lavoratore o con il suo silenzio oltre il termine dei 7 giorni, il rapporto di lavoro può ritenersi definitivamente cessato. In questo modo, se il lavoratore non risponde, si forma il silenzio assenso.
6. Che cosa succede se il lavoratore non convalida oppure revoca le sue dimissioni: 
A) il rapporto di lavoro riprende normalmente il suo corso;
B) se il lavoratore tra la data delle sue dimissioni e la data della Sua revoca delle dimissioni, non ha prestato attività lavorativa, egli non matura il diritto alla corresponsione della retribuzione; C) la cessazione di tutti gli accordi collaterali che eventualmente sono stati conclusi tra il datore di lavoro e il lavoratore in connessione con la presentazione delle dimissioni revocate. Nel caso in cui, ad esempio, il lavoratore in conseguenza delle dimissioni abbia ricevuto un incentivo dal datore di lavoro, quest'importo deve essere da lui restituito al datore di lavoro stesso;
D) Il datore di lavoro prendendo semplicemente atto della revoca delle dimissioni da parte del lavoratore, ha l'obbligo di riammettere immediatamente in azienda il lavoratore consentendogli così l'effettuazione della sua prestazione lavorativa.
7. La procedura sopra delineata si applica anche alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. La risoluzione consensuale si ha quando il datore di lavoro e il lavoratore pattuiscono di sciogliere in modo amichevole il rapporto di lavoro. Anche in questo caso, il lavoratore deve convalidare quest’ accordo avanti il Servizio Ispettivo del Lavoro ed ha il diritto di revocare il suo assenso negli esatti termini descritti per le dimissioni.
Queste norme sono entrate in vigore il 18 luglio 2012. Si tratta di norme di diritto pubblico che non possono essere derogate da nessun accordo tra le parti interessate.
Nel caso in cui si intenda procedere ad una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro o a dimissioni incentivate dal lavoro, è opportuno nell'interesse dell'impresa e per trasparenza del rapporto contrattuale, porre in essere la procedura di conciliazione arbitrale con la quale risolvere definitivamente e validamente il rapporto di lavoro, con la sistemazione di ogni reciproca obbligazione finale tra le parti interessate.
Se non si segue la procedura sopra indicata, nonostante la presentazione delle dimissioni, il rapporto di lavoro rimane in essere ed il lavoratore è nelle condizioni di poter richiedere di effettuare la sua prestazione in ogni momento.
Esempio pratico
-18 luglio 2012 presentazione delle dimissioni;
-immediatamente comunicazione del datore di lavoro delle dimissioni al servizio ispettivo del lavoro con lettera racc. ar. -30 luglio riconsegna della cartolina postale di ritorno della raccomandata,
-invito del datore di lavoro da formularsi entro 30 giorni dalla data delle dimissioni e quindi entro il 17 agosto 2012 a presentarsi in azienda per la firma della ricevuta di ritorno:
-spedizione dopo il 30 luglio, della lettera racc. al lavoratore dimissionario che la riceve il 6 agosto.
-Se il lavoratore non revoca le sue dimissioni entro il termine perentorio dei 7 giorni che scade l’11 agosto, le dimissioni 
diventano definitive.
Milano 25/07/2012

Le dimissioni per giusta causa.
Il lavoratore può presentare le dimissioni immediate, per giusta causa, senza concedere al datore di lavoro il preavviso previsto dalla legge e dal contratto collettivo.Le dimissioni per giusta causa si presentano se il datore di lavoro si renda inadempiente ai suoi obblighi contrattuali; l'inadempimento è configurabile, innanzitutto, nella mancata corresponsione della retribuzione o dei vari istituti di natura economica previsti dal contratto di lavoro. Si possono presentare le dimissioni per giusta causa anche in presenza di mobbing o di inosservanza delle misure di sicurezza e antinfortunistiche. L'inadempimento del datore di lavoro deve essere di un certo valore. Il mancato versamento dei contributi previdenziali non è stato ritenuto motivo per la presentazione delle dimissioni per giusta causa perché il datore di lavoro è obbligato a questi pagamenti nei confronti di un soggetto terzo e non direttamente nei confronti del lavoratore anche se ne è il beneficiario. La lettera di dimissione deve indicare in maniera specifica il motivo della presentazione delle dimissioni. Se le dimissioni sono state correttamente presentate, il lavoratore ha diritto ad avere il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso; in caso contrario questo diritto spetta al datore di lavoro, che potrà trattenere direttamente a l'importo dalla busta paga.

Dimissioni e maternità

La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. A detta convalida e' sospensivamente condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro.

Le dimissioni con data certa

L'efficacia delle dimissioni della lavoratrice o del lavoratore e della risoluzione consensuale del rapporto e' sospensivamente condizionata alla convalida effettuata presso la Direzione territoriale del lavoro o il Centro per l'impiego territorialmente competenti, ovvero presso le sedi individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale.
In alternativa alla procedura di cui al comma 17, l'efficacia delle dimissioni della lavoratrice o del lavoratore e della risoluzione consensuale del rapporto e' sospensivamente condizionata alla sottoscrizione di apposita dichiarazione della lavoratrice o del lavoratore apposta in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro.
Nell'ipotesi in cui la lavoratrice o il lavoratore non proceda alla convalida ovvero alla sottoscrizione della comunicazione, il rapporto di lavoro si intende risolto, per il verificarsi della condizione sospensiva, qualora la lavoratrice o il lavoratore non aderisca, entro sette giorni dalla ricezione, all'invito a presentarsi presso le sedi di cui al comma 17 ovvero all'invito ad apporre la predetta sottoscrizione, trasmesso dal datore di lavoro, tramite comunicazione scritta, ovvero qualora non effettui la revoca.
 La comunicazione contenente l'invito, cui deve essere allegata copia della ricevuta di trasmissione, si considera validamente effettuata quando e' recapitata al domicilio della lavoratrice o del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad altro domicilio formalmente comunicato dalla lavoratrice o dal lavoratore al datore di lavoro, ovvero e' consegnata alla lavoratrice o al lavoratore che ne sottoscrive copia per ricevuta.
Nei sette giorni, che possono sovrapporsi con il periodo di preavviso, la lavoratrice o il lavoratore ha facolta' di revocare le dimissioni o la risoluzione consensuale. La revoca puo' essere comunicata in forma scritta. Il contratto di lavoro, se interrotto per effetto del recesso, torna ad avere corso normale dal giorno successivo alla comunicazione della revoca. Per il periodo intercorso tra il recesso e la revoca, qualora la prestazione lavorativa non sia stata svolta, il prestatore non matura alcun diritto retributivo. Alla revoca del recesso conseguono la cessazione di ogni effetto delle eventuali pattuizioni a esso connesse e l'obbligo in capo al lavoratore di restituire tutto quanto eventualmente percepito in forza di esse.
Qualora, in mancanza della convalida ovvero della sottoscrizione, il datore di lavoro non provveda a trasmettere alla lavoratrice o al lavoratore la comunicazione contenente l'invito entro il termine di trenta giorni dalla data delle dimissioni e della risoluzione consensuale, le dimissioni si considerano definitivamente prive di effetto.

Dimissioni e abuso del foglio firmato in bianco

Salvo che il fatto costituisca reato, il datore di lavoro che abusi del foglio firmato in bianco dalla lavoratrice o dal lavoratore al fine di simularne le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto, e' punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 30.000. L'accertamento e l'irrogazione della sanzione sono di competenza delle Direzioni territoriali del lavoro.