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Se l’impianto d’allarme non funziona, dev’essere risarcito il danno in caso di furto

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22/01/2014

Il caso esaminato dai giudici della Cassazione con la sentenza n. 5644 del 10 aprile 2012, vede coinvolto il titolare di una gioielleria che aveva subito un furto. I ladri avevano praticato un buco nel vetro della vetrina ma l'allarme realizzato dalla società convenuta non aveva funzionato. Il gioielliere chiedeva, quindi, il risarcimento del danno per il furto subito.
La domanda è stata accolta in primo grado ma la Corte d'Appello ribaltava il verdetto condannando il gioielliere a pagare le spese del doppio grado perché ad avviso della Corte "mancava del tutto la prova che il furto non sarebbe stato consumato se l'impianto avesse funzionato; considerato che l'azione delittuosa si era sviluppata in cinque minuti, doveva anzi ritenersi che il suono della sirena non avrebbe avuto efficacia decisiva in un tempo così limitato".
La Corte di Cassazione ha dato, invece, ragione al gioielliere chiarendo che, per quanto riguarda la prova sull'idoneità dell'impianto di allarme a scongiurare un furto, tale idoneità costituisce un fatto notorio che esenta le parti dal dover provare ciò che si deve ritenere conosciuto dal giudice e dalla collettività. "La Corte d'appello - scrive la Corte - avrebbe dovuto specificamente spiegare le ragioni del ritenuto difetto di nesso causale fra il malfunzionamento ed il furto." 
Milano 10/04/2012