A- A A+

Il vincolo gerarchico configura sicuramente un lavoro subordinato

l'assenza del vincolo non sempre esclude la subordinazione


La Corte di Cassazione con una sentenza che rappresenta una certa novità rispetto a certe ultime pronunce ha affermato che “ l'esistenza del potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro è sicuro indice di subordinazione, mentre la relativa assenza non è sicuro indice di autonomia”.
Per le prestazioni semplici e ripetitive, la Corte ha precisato il suo indirizzo affermando che:
" Di qui il principio di diritto secondo il quale nel caso in cui la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione ed al fine della distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato, il criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare non risulti, in quel particolare contesto, significativo, per la qualificazione del rapporto di lavoro occorre far ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale (anche con riferimento al soggetto tenuto alla fornitura degli strumenti occorrenti) e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore, desunto anche dalla eventuale concomitanza di altri rapporti di lavoro.”
" (cassazione - sezione lavoro - sentenza11 novembre 2008 - 21 gennaio 2009, n. 1536).
Milano 31/01/2009.

pagina in preparazione