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Lo straordinario del dirigente

si paga solo se è gravoso e usurante

La corte di cassazione ha affermato che; 
“Per giurisprudenza costante (Cass. 7201/04 e 12367/03), non spetta compenso per il lavoro straordinario a chi esercita funzioni direttive, se la prestazione lavorativa non si protragga, secondo il giudizio del giudice del merito, insindacabile in cassazione,oltre il limite della ragionevolezza e sia particolarmente gravosa ed usurante. Tale giurisprudenza trae la sua base dall'art. 1, 2° co. Rdl n. 692/1923 , che non appare contrasti in alcun modo con l'art. 36 Cost., restando fermo il principio che chi svolge compiti direttivi deve percepire paga adeguata, dato di fatto che non è in contestazione nella fattispecie, dove si richiede, soltanto,il compenso per lo straordinario, non differenze sulla retribuzione. E' la suddetta norma ,dunque, prima ancora dell'art. 39 del contratto collettivo, a trovare applicazione nel caso di specie, avallando la piena legittimità della norma contrattuale. ”Cassazione – Sezione lavoro – sentenza 23 gennaio – 27 marzo 2008, n. 7916.

Milano 02/04/2008.

Impugnazione del licenziamento del dirigente   Il dirigente che contesta il suo licenziamento perché lo ritiene privo di giusta causa o di giustificato motivo, può impugnarlo con qualsiasi atto scritto, giudiziale oppure stragiudiziale. Il Licenziamento deve essere impugnato entro 60 giorni dalla sua comunicazione. Nel successiva termine di 180 giorni il dirigente deve depositare perentoriamente il ricorso avanti il tribunale del lavoro, a pena di decadenza. In alternativa al ricorso davanti il tribunale, il dirigente può far ricorso al collegio arbitrale previsto dal contratto collettivo. Se il datore di lavoro rifiuta l'arbitrato, il dirigente deve depositare il ricorso davanti il tribunale entro 60 giorni dal rifiuto dal mancato accordo sull'arbitrato.

Dirigente e licenziamento disciplinare.

Il licenziamento disciplinare del dirigente, al pari di tutti gli altri lavoratori subordinati che dirigenti non sono, è sottoposto alle garanzie dell'articolo 7 dello statuto dei lavoratori. Il licenziamento disciplinare senza questa procedura deve ritenersi ingiustificato. Tutti i dirigenti hanno diritto a questa garanzia, a prescindere dal ruolo ricoperto in azienda. Il datore di lavoro deve preventivamente contestare al  dirigente, in modo specifico, il fatto di rilevanza disciplinare.

Proprietà dell'azienda e dimissioni del dirigente

Il dirigente, nel caso in cui vi sia un trasferimento della proprietà dell'azienda oppure uno scorporo, una fusione o una concentrazione societaria ha la facoltà di recedere dal rapporto di lavoro. Questo diritto di presentazione delle dimissioni sussiste anche nel caso in cui vi sia un mutamento dell'assetto azionario della società datrice di lavoro. Questa norma del tutto speciale, che non si applica alla generalità dei lavoratori subordinati, é prevista solo per il dirigente in considerazione del particolare vincolo fiduciario che lo lega all'impresa.

Licenziamento con comunicazione scritta e specifica

Il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, deve comunicare per iscritto il licenziamento. La comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato.  Il licenziamento intimato senza l'osservanza della forma scritta e dei motivi indicati in modo specifico è inefficace. Queste disposizioni  si applicano anche ai dirigenti. Legge 604/1966.