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Cambio della tuta, orario di lavoro da retribuire normalmente.

Un problema molto dibattuto è se il tempo impiegato dal lavoratore per indossare e togliere la tuta di lavoro sia da considerasi oppure no come tempo lavorativo e se come tempo lavorato deve essere retribuito.
Per il suo particolare interesse si riporta di seguito una pronuncia del tribunale di Lodi che ha deciso una controversia avente ad oggetto il tempo impiegato per indossare la tuta.
Il tribunale affermando che si tratta di tempo lavorato ha esattamente così motivato l’accoglimento delle domande dei lavoratori .
«I ricorrenti hanno dedotto di essere operai dipendenti di xxx, di lavorare nello stabilimento di… e di dover, per motivi di igiene, indossare, prima di iniziare la prestazione lavorativa, determinati indumenti indicati inizialmente dal Ccnl e dal 12 ottobre 1997 da disposizioni aziendali. Gli indumenti che avevano l'obbligo di indossare erano, dal 1994 al 12 ottobre 1997, un grembiule a vestaglia e cuffia, per le donne e un paio di calzoni ed una giacca oppure una tuta per gli uomini. Dal 12 ottobre 1997 l'azienda ha imposto agli operai di indossare un maggior numero di indumenti (pantaloni, polo, grembiule a pettorina, cuffia e mascherina), ha fornito indicazioni per una migliore garanzia della loro sterilità (gli abiti sono custoditi in armadi personali e sono sigillati in buste di plastica personali), nonché ha indicato una rigida procedura di vestizione. Sotto questo aspetto l'azienda ha indicato il modo nel quale gestire il cambio di abbigliamento una volta che l'operaio giunge in azienda indossare i propri abiti. Gli operai devono, infatti, prelevare ad inizio turno la busta con gli abiti puliti, i quali devono poi essere custoditi nell'armadio personale; devono aver cura di utilizzare i capi della busta nel rispetto dei tempi di rifornimento (tre giorni); devono segnalare, in una speciale busta, i capi danneggiati o non puliti. L'azienda ha, inoltre, disposto il divieto di uscire fuori dai fabbricati con gli abiti aziendali nominativi, per recarsi in mensa, ai servizi o negli spogliatoi. Le operazioni di vestizione devono essere compiute prima di recarsi nei singoli reparti e di timbrare il cartellino presenza. Il problema del tempo impiegato per vestire e togliere gli abiti aziendali è stato oggetto di numerose pronunce dei giudici di merito e di legittimità. Il problema che la giurisprudenza ha cercato di risolvere è stato quello di poter considerare tale tempo rientrante nell'ambito della prestazione lavorativa. La Corte di Cassazione ha stabilito, con motivazione che si condivide, che rientra nella nozione di orario di lavoro effettivo, realizzando nella fattispecie una specifica modalità di sottoposizione del lavoratore al potere direttivo dell'imprenditore, il tempo impiegato dal dipendente per lo svolgimento di operazioni strettamente indispensabili all'espletamento dell'attività lavorativa, quale la vestizione degli abiti da lavoro (Cass, 14 aprile 1998, n. 3763). La decisione della Suprema Corte è l'effetto dell'interpretazione già da anni fornita da parte della giurisprudenza in merito di ciò che deve intendersi per lavoro effettivo, cioè tutto il tempo impiegato a disposizione del datore di lavoro. L' art. 3 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692 dispone infatti che è considerato lavoro effettivo ogni lavoro che richieda un'applicazione assidua e continuativa. Il successivo R.D. 10 settembre 1923, n. 1955, regolamento per l'applicazione del D.L. 15 marzo 1923, n. 692 dispone, invece, all'art. 5, che non si considerano lavoro effettivo i riposi intermedi che siano presi all'interno o all'esterno dell'azienda ed il tempo impiegato per recarsi sul posto di lavoro. Da ciò consegue che rientra nella nozione di lavoro effettivo tutto il tempo comunque impiegato a disposizione del datore di lavoro e nel suo interesse, quale, ad esempio, anche il tempo per indossare e togliere la divisa. Tale interpretazione è anche conforme alla direttiva comunitaria 93/104 secondo cui (art. 2, n. 1) rientra nella nozione di orario di lavoro qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio delle sue attività o delle sue funzioni. Non sono, inoltre, condivisibile le argomentazioni di parte resistente nella parte in cui negano il diritto dei ricorrenti argomentando in base al disposto dell'art. 42, D.P.R. n. 3277/1980, poiché tale norma stabilisce, semplicemente, che negli stabilimenti industriali e nei laboratori di produzione il personale deve indossare tute e sopravestiti di colore chiaro, nonché idonei copricapo, ma non indica il tempo in cui dover timbrare il cartellino presenza. Anche le disposizioni del Ccnl che prevedono l'obbligo dell'azienda di fornire gli indumenti non indicano il tempo impiegato per indossarli e toglierli non debba essere considerato lavoro effettivo nel senso sopra indicato. Relativamente alla quantificazione del tempo necessario per indossare e togliere gli abiti aziendali ad inizio e fine turno e per recarsi nei reparti, distanti dagli spogliatoi, appare corretta la quantificazione operata dai ricorrenti (in relazione al tempo necessario all'uomo medio per compiere tali operazioni), per i due periodi indicati, in relazione ai diversi abiti da indossare e alla diversa e più articolata procedura descritta a decorrere dal 12 ottobre 1997. Le considerazioni che precedono conducono, dunque , all'accoglimento delle domande contenute in ricorso così come precisate all'udienza del 5 aprile 2002 e, pertanto, deve essere riconosciuto il diritto … alla retribuzione, prevista per il lavoro ordinario, per il tempo necessario per indossare e dismettere la divisa nella misura di dieci minuti per ogni giorno lavorativo dal 1° ottobre … e nella misura di 15 minuti giornalieri dal 13 ottobre 1997 in poi. “

Milano 02/09/2007

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