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MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE E DI DIVORZIO

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07/01/2014

L ' art. 9, comma 1, della legge 1 ° dicembre 1970, n. 898 (nel testo sostituito dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74) , nel consentire la revisione in ogni tempo delle statuizioni giudiziali in materia di assegno di divorzio allorché sopravvengano"giustificati motivi", rende palese come dette disposizioni - secondo una regola comune alle pronunce preordinate al soddisfacimento dei bisogni di vita della persona tramite imposizione al soggetto obbligato di prestazioni destinate a protrarsi nel tempo - siano adottate rebus sic stantibus, rimanendo suscettive di modifica a fronte di successive variazioni della situazione di fatto posta a fondamento della decisione.

La natura dei "giustificati motivi" che legittimano la revisione delle disposizioni sull'assegno post-matrimoniale - e che possono giocare sia nella direzione dell'aumento o della diminuzione del relativo importo, sia in quella del riconoscimento ex novodell'assegno o della integrale soppressione di quello già concesso - va d'altra parte identificata tenendo conto della funzione assistenziale propria del contributo di cui si discute, volto ad assicurare all'ex coniuge, che risulti privo di mezzi adeguati e non sia in grado dì procurarseli per ragioni oggettive, il mantenimento di un determinato tenore di vita, sulla base di una valutazione comparativa della situazione delle parti ed in proporzione alle sostanze dell'obbligato. Cassazione , sez. I civile, sentenza 23.08.2006 n° 18367.