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Scoperto a lavorare nel negozio della moglie durante i giorni di malattia, licenziamento legittimo.

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08/09/2024

L'azienda licenzia il lavoratore per motivi disciplinari per aver prestato attività lavorativa per due giorni presso l'attività commerciale della moglie, durante il periodo di assenza per malattia di una settimana, attività accertata tramite agenzia investigativa. il Tribunale e la Corte d'Appello di Roma confermano la legittimità del licenziamento per giusta causa. Non soddisfatto della decisione dei giudici di merito, il lavoratore propone ricorso in Cassazione lamentando la violazione di una pluralità di norme di legge in particolare lamenta che la Corte d'Appello non ha interpretato correttamente le norme che disciplinano la materia.

La Cassazione ha respinto il ricorso perché nel licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, concetto giuridicamente elastico ed indeterminato, la valutazione della gravità e della proporzionalità della condotta rientra nell'attività di valutazione della Corte d'Appello senza che la Corte di Cassazione abbia la possibilità di intervenire modificando quanto già deciso da quel giudice. La Corte di Cassazione può intervenire, censurando la decisione della Corte di Appello, solo nel caso in cui la motivazione si presenti irragionevole e non coerente ai valori giuridici e ai valori esistenti nella realtà sociale. Nel caso in esame la decisione della Corte di Appello non si presenta come irragionevole né tantomeno è incoerente con i valori sociali.

La Corte di Cassazione, condividendo la decisione dei giudici della Corte di Appello, ha respinto il ricorso del lavoratore osservando che la Corte di Appello non si è discostata dai principi del nostro ordinamento giuridico perché "da un lato, ha osservato che il comportamento del dipendente che presti attività lavorativa durante il periodo di assenza per malattia può costituire giustificato motivo di recesso ove integrante una violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, tanto nel caso in cui tale attività esterna sia di per sé sufficiente a far presumere l'inesistenza della malattia, quanto nel caso in cui la medesima attività, valutata con giudizio ex ante (e non ex post come pretende parte ricorrente), in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la guarigione o il rientro in servizio. Appunto sulla base della potenziale idoneità dell'attività lavorativa svolta a favore di terzi dal dipendente durante il periodo di malattia oggetto di contestazione, la Corte di merito ha fondato il proprio giudizio di sussunzione del comportamento concreto, quale risultante anche dagli accertamenti peritali svolti nel procedimento dinanzi al Tribunale, nella clausola generale di cui all'art. 2119 c.c.".

Per la Corte di Cassazione "lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente, durante lo stato di malattia, configura la violazione degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà nonché dei doveri generali di correttezza e buona fede, oltre che nell'ipotesi in cui tale attività esterna sia, di per sé, sufficiente a far presumere l'inesistenza della malattia, anche nel caso in cui la medesima attività, valutata con giudizio ex ante in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la guarigione o il rientro in servizio". Cassazione sezione lavoro sentenza numero 2516 del 26/01/2024.

Nel caso in esame il licenziamento è legittimo perché quel comportamento ha, comunque, ritardato la guarigione e il più veloce rientro in servizio.

Il lavoratore con il rigetto del suo ricorso è stato condannata pagamento delle spese di lite e al doppio contributo di iscrizione a ruolo della causa.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo studio è in via Besana 9,  nel centro storico di Milano, di fronte alla Rotonda della via Besana, adiacente al Palazzo di Giustizia.
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IL NUOVO PALAZZETTO DI GIUSTIZIA A MILANO

Dalla metà del mese di luglio 2015  è stato aperto il nuovo Palazzetto  di giustizia di Milano, via San Barnaba n.10, di fronte al tradizionale palazzo di giustizia, ma sul lato opposto all'ingresso principale di corso di Porta Vittoria. In questo Palazzetto si è già trasferita la sezione lavoro ( 2^ piano) e la sezione famiglia (piano terra) del tribunale. Successivamente si sono trasferite anche la sezione lavoro della Corte di Appello e la sezione famiglia della medesima Corte. Un'ala dell'edificio è occupata dall'agenzia delle entrate. L'edificio è moderno, con ampie vetrate e strutture in acciaio, stanze dei giudici luminose, corridoi proporzionati e adeguati per l'afflusso del pubblico, che può usufruire anche di sedie per l'attesa, aria condizionata in tutti i locali e, per non guastare, qualche pianta verde per rendere più gradevole l'ambiente. Una struttura sicuramente all'altezza  di  Milano, in grado di rispondere efficacemente alle esigenze dell'amministrazione della giustizia con i giusti locali dove celebrarla. 

 

 

Accesso telematico e in remoto ai dati dello studio

Il nostro studio per rendere sempre più efficienti i suoi servizi, ha attivato un sistema di accesso ai dati in remoto. Questo accesso consente al cliente, dalla propria sede o abitazione di consultare il fascicolo con i documenti e i dati giudiziari che si riferiscono alla sua controversia. In questo modo si  consente al cliente di essere costantemente aggiornato sull'iter processuale della sua posizione. I documenti e gli atti piu importanti della casua (verbali di udienza, ordinanze, sentenze, verbali di conciliazione) sono visibili e scaricabili con facilità. Tutti i dati sono così a disposizione del nostro assistito che, in qualsiasi momento, può liberamente consultarli e stamparne copia. Il sistema dell'accesso remoto avviene tramite Internet. Le modalità di accesso sono molto semplici ed immediate. Se la  password personale  non dovesse essere ancora in vostro possesso, richiedetela che vi sarà trasmessa con la esatta descrizione della procedura da seguire.