02/01/2022
La Cassazione ha dichiarato inammissibile per difetto di specificità il ricorso. Il ricorrente, in sintesi, si lamentava della errata interpretazione dei motivi di doglianza al lodo sollevati davanti al Tribunale, motivi che assume essere riconducibili alla violazione delle regole imposte alle parti come condizione di validità del lodo. In questa sua lagnanza ha omesso “, in violazione della prescrizione di cui all'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, di trascrivere il contenuto del ricorso proposto davanti al Tribunale nonché il contenuto dell'atto con il quale ha adito il Collegio arbitrale, adempimenti questi indispensabili al fine della verifica della fondatezza delle censure articolate sulla base del solo ricorso per cassazione, senza il sussidio di altre fonti, non essendo la Corte di cassazione tenuta a ricercare, al di fuori del contesto del ricorso, le ragioni che dovrebbero sostenerlo”. Cassazione civile sez. lav., 14/12/2021, (ud. 06/10/2021, dep. 14/12/2021), n.39949.
Per la difesa davanti ai giudici è consentito produrre anche i documenti personali e riservati
“Giova ribadire che la produzione in giudizio di documenti contenenti dati personali è sempre consentita ove sia necessaria per esercitare il proprio diritto di difesa, anche in assenza del consenso del titolare e quali che siano le modalità con cui è stata acquisita la loro conoscenza: dovendo, tuttavia, tale facoltà di difendersi in giudizio, utilizzando gli altrui dati personali, essere esercitata nel rispetto dei doveri di correttezza, pertinenza e non eccedenza previsti dalla L. n. 675 del 1996, art. 9, lett. a) e d), sicché la legittimità della produzione va valutata in base al bilanciamento tra il contenuto del dato utilizzato, cui va correlato il grado di riservatezza, con le esigenze di difesa.” ( Cass. civ., sez. lav., sent., 12 novembre 2021, n. 33809)