07/03/2021
L'articolo 32 della Costituzione "tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività". Per la Costituzione occorre tutelare la salute individuale perché attraverso di essa si tutela anche la salute della collettività.
L’interesse collettivo e quello individuale coincidono. Lo Stato, per raggiungere questo obiettivo, deve garantire le " cure gratuite agli indigenti". La legislazione ordinaria in materia di vaccinazione deve essere sempre rispettosa dei principi di ragionevolezza e proporzionalità; senza l’osservanza di questi principi vi sarebbe la violazione della Costituzione.
La Corte Costituzionale ha sempre riconosciuto la correttezza delle norme ordinarie che hanno introdotto le vaccinazioni obbligatorie (anti-poliomielitica, anti-difterica, anti-tetanica, anti-epatite B, anti-pertosse, anti-Haemophilus influenza tipo b, anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite, antivaricella) e le vaccinazioni raccomandate (anti-meningococcica B, anti-meningococcica C, anti-pneumococcica, anti-rotavirus) perché sono state ritenute proporzionate e ragionevoli rispetto all'obiettivo da raggiungere.
Di fronte all'obbligatorietà, come anche alla forte raccomandazione a vaccinarsi, la Corte Costituzionale, in ben due occasioni, ha dichiarato l’obbligo dello Stato di assicurare gli indennizzi a coloro i quali, a causa degli effetti collaterali del vaccino, dovessero subire dei danni alla propria salute. È giusto che lo Stato che pretende dai suoi cittadini la vaccinazione assuma anche l’obbligo di risarcirli nel caso in cui quella vaccinazione dovesse procurare dei danni. Questi principi si applicano anche alla vaccinazione anti Covid-19.
Per la difesa davanti ai giudici è consentito produrre anche i documenti personali e riservati
“Giova ribadire che la produzione in giudizio di documenti contenenti dati personali è sempre consentita ove sia necessaria per esercitare il proprio diritto di difesa, anche in assenza del consenso del titolare e quali che siano le modalità con cui è stata acquisita la loro conoscenza: dovendo, tuttavia, tale facoltà di difendersi in giudizio, utilizzando gli altrui dati personali, essere esercitata nel rispetto dei doveri di correttezza, pertinenza e non eccedenza previsti dalla L. n. 675 del 1996, art. 9, lett. a) e d), sicché la legittimità della produzione va valutata in base al bilanciamento tra il contenuto del dato utilizzato, cui va correlato il grado di riservatezza, con le esigenze di difesa.” ( Cass. civ., sez. lav., sent., 12 novembre 2021, n. 33809)