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La macchia oleosa sulla scala condominiale procura la caduta del figlio minore

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28/01/2020

Per affermare la responsabilità del condominio occorre verificare da quanto tempo la macchia oleosa fosse presente

I genitori di un bimbo chiamano davanti al giudice di pace il condominio per chiedere il risarcimento dei danni subiti dal figlio minore sostenendo che  mentre scendeva le scale del fabbricato condominiale, giunto in prossimità del portone di ingresso, a causa della presenza di una macchia di olio trasparente, era caduto per terra subendo lesioni. Il giudice di pace rigettava la domanda di risarcimento ritenendo "oltremodo oneroso addebitare all’organizzazione condominiale una sorveglianza sull’assoluta igiene delle aree comuni". Anche il tribunale respingeva l'appello assumendo l'esistenza del caso fortuito che può consistere in un'alterazione dello stato dei luoghi imprevista e non tempestivamente eliminabile con l'uso della  diligenza. Per il tribunale, nel "caso di specie, verosimilmente la macchia di olio sarebbe stato lasciata da un soggetto che portava i rifiuti per la raccolta senza che il condominio avesse la possibilità di intervenire tempestivamente per rimuovere la situazione di pericolo."

La Cassazione, però, ha ribaltato il ragionamento dei giudici di merito ritenendola lacunosa e poco convincente. Per la cassazione, esaminando tutti gli atti di causa, bisogna chiarire se e quali sarebbero gli elementi indiziari univoci e concordanti dai quali inferire le conseguenze che ha tratto in sentenza, eventualmente individuando gli elementi gravi, precisi e concordanti, sulla base dei quali fondare la prova per presunzioni relativa, sia al profilo alle cause della presenza della macchia oleosa, che al lasso di tempo, tra la formazione della macchia e l’evento dannoso."

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, ordinanza n. 342/20; depositata il 13 gennaio