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Se si controverte sulla proprietà del vano del sottotetto

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24/12/2019

Tutti i condomini devono essere chiamati in causa

Due condomini hanno convenuto in giudizio avanti il tribunale di Milano il condominio in persona del suo amministratore ed alcuni altri condomini perché venisse accertato il loro diritto di proprietà del vano sottotetto per averlo usucapito, per il pacifico incontrastato possesso ultra ventennale. Il tribunale ha accolto la domanda riconoscendo a quei condomini la proprietà esclusiva per la rivendicata usucapione.

Contro la sentenza hanno proposto Appello il condominio e i singoli condomini che hanno visto rigettata la loro opposizione alla domanda di usucapione della proprietà del vano del sottotetto.

La Corte di Appello, su eccezione dell’amministratore del condominio e dei condomini appellanti, ha rilevato che il contraddittorio nella causa avanti il tribunale non era stato ritualmente costituito perché non erano stati chiamati in causa tutti i condomini facenti parte del condominio. Conseguentemente la Corte di Appello ha dichiarato la nullità del procedimento e la nullità della sentenza, rimettendo le parti avanti il tribunale per celebrare un nuovo giudizio alla presenza di tutti i componenti del condominio.

Contro la sentenza della Corte di Appello hanno proposto ricorso in Cassazione i condomini che da vincitori si sono trovate nella posizione di sconfitti.

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso perché ha ritenuto che “Rettamente la Corte milanese ha  osservato l’insegnamento di legittimità richiamato nella sua decisione poiché da ultimo ancora confermato - Cass. sez. 2 n. 6649/17 -, posto che il diritto di proprietà sui beni comuni pertiene ai singoli condomini in forza della ripartizione millesimale correlata alla consistenza del rispettivo ente in signoria esclusiva e non già al condominio, invece mero Ente di gestione. Dunque in presenza - come nella specie - di domanda rivolta all’acquisto del diritto di proprietà su bene comune a tutti i condomini, i singoli contitolari del diritto sono litisconsorti necessari unitamente all’amministratore condominiale e, non già, possono esser all’uopo rappresentati da quest’ultimo senza apposito mandato, nella specie assente”. (Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza n. 27707/19; depositata il 29 ottobre).

La forma letteraria della motivazione della sentenza è lessicalmente contorta e anche di difficile lettura per chi non è abituato al linguaggio giuridico della Cassazione ma appare di tutta evidenza che la causa dovrà ritornare di nuovo davanti al tribunale di Milano (come il gioco dell’oca) con la chiamata di tutti i singoli condomini che hanno diritto di parteciparvi e di far valere le loro eventuali eccezioni. Il processo si deve necessariamente celebrare alla presenza di tutti i condomini e alla presenza dell’amministratore del condominio.