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La matrigna vuole il risarcimento per le sofferenze patite a causa delle lesioni subite dal figliastro, in un incidente stradale

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16/09/2019

Domanda respinta per mancanza di prova

 Una persona che viaggiava, quale trasportata, a bordo di un'autovettura, subiva danni a causa di un incidente stradale. Per questi danni ha promosso la causa contro il conducente dell'auto sulla quale viaggiava. In questa causa, per chiedere anche loro i danni, intervenivano il padre e il fratello nonché la seconda moglie del padre. Il padre, il fratello, e la moglie del padre, chiedevano il risarcimento dei danni patiti in ragione e in conseguenza delle gravissime lesioni cagionate al loro congiunto che aveva subito un'invalidità permanente nella misura del 48%

il Tribunale, prima, e la Corte d'Appello, dopo, hanno rigettato la domanda di risarcimento proposta dalla seconda moglie del padre perché rilevavano la "carenza di prova di un effettivo e apprezzabile legame affettivo che potesse superare la carenza di un vincolo parentale conseguente alla circostanza che la deducente deceduta era la matrigna del macroleso".

La Corte di Cassazione, dopo aver affermato che non vi sono " preclusioni di sorta quanto al concetto di famiglia «naturale» largamente recepito dall'art. 29 della Costituzione" e che pertanto una matrigna ben può chiedere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza delle lesioni riportate dal figliastro, ha confermato le sentenze dei giudici di merito, che hanno rigettato la domanda perché "è mancata la prova della sussistenza dei fatti affermati a cominciare dall'assunzione del "ruolo di madre" allegata da parte ricorrente, che, infatti, non si riporta a specifiche istanze di prova se non all'indicazione della qualifica di «madre» riportata nella cartella clinica che , da sola, però, oggettivamente ambigua e come tale inidonea a sostanziare un omesso esame decisivo né, pertanto, il presupposto per un errore di sussunzione nella fattispecie legale".

 La matrigna avrebbe ben potuto ottenere il riconoscimento di quel danno da lei richiesto, che afferma di aver subito, ma avrebbe dovuto fornire una prova idonea e rigorosa del pregiudizio assunto come subito. Non è di ostacolo giuridico la semplice circostanza che quel figlio fosse nato da un precedente matrimonio del marito. La matrigna ha un onere probatorio più rigoroso da rispettare rispetto allo stretto nucleo familiare (nonni, nipoti, genero, nuora) ma astrattamente ben poteva vantare quel diritto.

 Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 22741/19; depositata il 12 settembre.