20/11/2017
Il tribunale di Monza ha condannato un operaio addetto al montaggio dei mobili per aver manomesso dei mobili consegnati al cliente. I mobili erano stati montati in modo sbagliato per l'errato allineamento delle guide. Il cliente si è lamentato e l'azienda gli ha proposto bonariamente un risarcimento di 3 mila euro. L'azienda costituendosi in giudizio davanti al tribunale ha chiesto il risarcimento contro il lavoratore; il tribunale ha accolto la domanda condannando il lavoratore al pagamento della somma di euro 3000, rigettando la richiesta del riconoscimento di un maggior danno per mancanza di prova. Ha ritenuto il tribunale che il comportamento dannoso del lavoratore fosse stato intenzionale e dannoso per l'azienda.
La corte di appello di Milano, decidendo sull'impugnazione della sentenza proposta dal lavoratore ha rilevato che processualmente "non emerge alcun elemento idoneo a provare la dolosità della condotta tenuta dal lavoratore"; non vi è nessun elemento di prova da cui si possa desumere che la "manomissione" dei mobili sia avvenuta in modo intenzionale. I vizi del montaggio sono da ricondurre, invece, a semplice negligenza. Ma negligenza e dolosità in questo caso si equivalgono
La corte di appello ha dovuto, comunque, riformare la sentenza che ha condannato il lavoratore al pagamento della somma di 3 mila euro perché ha ritenuto che l'azienda non ha fornito "la prova del danno emergente subito in conseguenza della condotta del lavoratore". La condanna del lavoratore da parte del tribunale di Monza è avvenuta, per la Corte, sulla base di un'unica fonte di prova che costituisce in realtà "una mera proposta risarcitoria formulata arbitrariamente dalla società in favore del cliente destinatario dei mobili danneggiati dal lavoratore e, come tale, del tutto inidonea all'accertamento della sussistenza del danno e alla sua quantificazione".
Per la Corte, che ha esaminato le carte processuali, il lavoratore non poteva essere condannato al risarcimento del danno stante "la carenza assoluta di qualsiasi allegazione e prova" del danno. Il datore di lavoro aveva un onere probatorio che non ha assolto. Sentenza n. 1039/2017 pubblicata il 19 giugno 2017, presidente relatore dott.ssa Chiarina sala
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