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Nei giorni di malattia la procedura di contestazione deve essere sospesa

Se il lavoratore lo richiede per poter approntare le sue difese


Un dipendente di una banca milanese ha ricevuto una lettera di contestazione di addebito avente ad oggetto degli atti di negligenza nell’espletamento delle sue mansioni. L’impiegato ha risposto chiedendo la sospensione della procedura perché per potersi difendere aveva necessità di accedere all’ufficio e di esaminare il suo computer e gli altri dati aziendali. Al momento però per le sue condizioni di salute non poteva rientrare in ufficio. La banca incurante della sua richiesta lo ha licenziato per giusta causa e con effetto immediato. Il tribunale di Milano sez. lavoro, investito tempestivamente della controversia con un ricorso di urgenza, con l’assistenza del nostro studio, ha dichiarato la illegittimità della procedura e ha disposto la reintegrazione nel posto di lavoro. Per il suo interesse si riporta la parte della ordinanza del mese di maggio 2008 nella parte che interessa ai fini dell’affermazione dell’importante principio.

“Nella specie, trattandosi di licenziamento disciplinare (determinato cioè da asseriti inadempimenti da parte del lavoratore), il procedimento da applicare è quello stabilito dall'art. 7 Statuto Lav., il quale prevede l'illegittimità del recesso qualora il datore di lavoro non abbia dato la possibilità al dipendente di presentare le proprie giustificazioni. Si tratta di una garanzia procedimentale il cui mancato rispetto inficia la validità della sanzione. Tale garanzia è finalizzata a rendere possibile ed effettivo il diritto di difesa del lavoratore incolpato, al quale dev'essere consentito di accedere alla documentazione su cui si fonda la contestazione di addebito, nei limiti in cui l'esame dei documenti sia necessario al fine di consentire un'adeguata difesa.
Dagli atti risulta che l'azienda ha contestato al lavoratore una serie specifica di inadempimenti relativi a ritardi, nell'esecuzione di compiti a lui assegnati. Il ricorrente al momento della ricezione della lettera di contestazione era in malattia e, nei cinque giorni successivi, ha chiesto all'azienda di sospendere la procedura disciplinare, facendo presente che per potersi difendere in modo compiuto, avrebbe avuto la necessità - una volta venuto meno l'impedimento determinato dalla malattia- di accedere ai dati dell'ufficio per verificare il lavoro effettuato. Nonostante tale richiesta l'azienda ha ritenuto di procedere comunque al licenziamento.
Orbene, pare allo scrivente giudice che l'esercizio del diritto di difesa accordato al lavoratore debba essere effettivo e pertanto, nel caso in cui il dipendente versi in uno stato a lui non imputabile che gli impedisca di fatto di esercitare il proprio diritto di difendersi dalle contestazioni mossegli dal proprio datore di lavoro, la procedura disciplinare, anche in applicazione dei principi di buona fede e correttezza, dev'essere sospesa in attesa che l'impedimento venga rimosso.
Nella specie, il ricorrente - il quale per rendere le proprie giustificazioni aveva necessità, vista la natura delle contestazioni (incentrate sulla parziale esecuzione di determinate incombenze), di controllare la documentazione aziendale - non è stato in grado di potersi difendere compiutamente atteso lo stato morboso in cui versava che gli ha impedito. di fatto di accedere alla predetta documentazione. Ne consegue, pertanto, che il licenziamento, intimato in violazione del diritto all'effettivo contraddittorio, è irrimediabilmente viziato.” 
(ordinanza tribunale di Milano 30/04/2008, depositata in cancelleria il 06/05/2008).

Milano 12/05/2008

ART. 2110 malattia. In caso di malattia, se la legge non stabilisce forme equivalenti di previdenza o di assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o una indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali dagli usi o secondo equità.

Nei casi di malattia, l'imprenditore ha diritto di recedere dal contratto, decorso il periodo stabilito dalla legge dagli usi o secondo equità.


Il periodo di assenza dal lavoro per malattia deve essere computato nell'anzianità di servizio.

Malattia e contratto collettivo. Tutti i contratti collettivi prevedono una disciplina particolareggiata della malattia, che si applica ai lavoratori destinatari di quel contratto collettivo. Per conoscere questa disciplina occorre esaminare lo specifico contratto collettivo che si applica al rapporto di lavoro. I contratti collettivi prevedono il trattamento economico spettante al lavoratore nei giorni di assenza  dal lavoro per malattia. 





Periodo di comporto. Con queste parole si definisce il periodo di tempo durante il quale il lavoratore, assente dal lavoro per malattia, conserva il diritto a non essere licenziato. Superato questo limite temporale, il datore di lavoro ha la facoltà di intimare il licenziamento riconoscendo il preavviso. I contratti collettivi prevedono diverse figure di periodo di comporto. Vi sono contratti collettivi molto garantisti per i lavoratori e altri contratti che, invece, danno una garanzia minima  di durata temporale.