A- A A+

I permessi per l’assistenza ai disabili diventano insidiosi per chi li usufruisce indebitamente

tag  News  permesso  104  92  licenziamento  disciplinare  disabile  17968  2016 

19/09/2016

A una  dipendente è stato contestato di avere utilizzato, nel primo trimestre del 2012, complessivamente n. 38 ore e 30 minuti di permesso ai sensi dell'art. 33 L. 104/92, fruiti per finalità diverse dall'assistenza alla madre disabile, e specificamente per recarsi a Milano a frequentare le lezioni universitarie di un corso di laurea.

Il Comune, datore di lavoro,  ha intimato alla dipendente il licenziamento disciplinare. Il tribunale di Venezia ha dichiarato la legittimità del licenziamento e così anche la Corte di Appello. La Corte di Cassazione  ha confermato la decisione della corte di appello affermando il seguente principio di diritto

"In tema di esercizio dei diritto di cui all'art. 33, comma 3, L. 104/92, la fruizione del permesso da parte dei dipendente deve porsi in nesso causale diretto con lo svolgimento di un'attività identificabile come prestazione di assistenza in favore del disabile per il quale il beneficio è riconosciuto, in quanto la tutela offerta dalla norma non ha funzione meramente compensativa o di ristoro delle energie impiegate dal dipendente per un'assistenza comunque prestata. L'uso improprio dei permesso può integrare, secondo le circostanze dei caso, una grave violazione intenzionale degli obblighi gravanti sul dipendente, idonea a giustificare anche la sanzione espulsiva".

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 21 giugno – 13 settembre 2016, n. 17968.

Per consultare Le sentenze della Corte di Cassazione vi suggeriamo il sito della corte.

pagina in preparazione