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Le lesioni colpose a una o più persone procurate da un conducente privato in stato di ebbrezza, punibili d'ufficio.

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03/05/2016

La nuova legge che ha configurato il reato di omicidio stradale punisce severamente anche le lesioni personali causate in conseguenza della circolazione stradale. Il normale reato di lesioni colpose, senza assunzione di bevande alcoliche o sostanze stupefacenti, è punito, a querela di parte, per le lesioni gravi con la reclusione da tre mesi ad un anno oppure con la multa da 500 a € 2000 euro (articolo 590 comma 3 codice penale), mentre per le lesioni gravissime con la reclusione da uno a tre anni.

Per i conducenti privati, nel caso in cui vi sia l'abuso di sostanze alcoliche, con accertamento di un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, oppure in caso di abuso di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena prevista è della reclusione da 2 a 4 anni. Questa pena, che presuppone il superamento del grado alcolico indicato, di fatto richiede che il conducente sia completamente ubriaco.

Se, invece, il tasso alcolemico è compreso tra 0.8 e 1.5 g/l, la pena per le lesioni colpose stradali è della reclusione da 9 mesi a 2 anni. Il reato è punibile d’ufficio.

A chi cagiona per colpa lesioni a più persone si applica la pena prevista per il fatto più grave aumentata fino al triplo. La pena finale, in ogni caso, non può superare il limite di 7 anni di reclusione.

Il reato di lesione colposa stradale adesso è punibile d'ufficio tranne nel caso in cui la malattia abbia una durata non superiore a 20 giorni e non concorrano altre circostanze aggravanti. 

 Nella foto opera di Giacomo Balla, futurista.