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Con la nuova legge del 21 marzo 2016, l'omicidio stradale è punito severamente

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03/05/2016

Si rischiano anche 18 anni di reclusione

Per i conducenti privati, la nuova legge che ha configurato il reato di omicidio stradale punisce severamente la morte causata in conseguenza della circolazione stradale. Il normale omicidio colposo con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, senza assunzione di bevande alcoliche o di sostanze stupefacenti o psicotrope, è punito con la pena della reclusione da 2 a 7 anni (articolo 589 codice penale).

Nel caso in cui vi sia l'abuso di sostanze alcoliche, con accertamento di un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, oppure di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena prevista è della reclusione da 8 a 12 anni. Questa pena, che presuppone il superamento del grado alcolico indicato, di fatto richiede che il conducente sia completamente ubriaco.

Se, invece, il tasso alcolemico è compreso tra 0.8 e 1.5 g/l, la pena per l'omicidio stradale è della reclusione da 7 a 10 anni.

La morte di più persone o la morte di una persona con le lesioni di uno o più persone comporta l'applicazione della pena prevista per il fatto più grave aumentata fino al triplo. La pena finale, in ogni caso, non può superare il limite di 18 anni di reclusione.

 Nella foto opera di Giacomo Balla, futurista.