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Per evitare il superamento del comporto il lavoratore ha diritto di ottenere le ferie maturate

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02/05/2016

Prevale l'interesse del lavoratore a mantenere il posto di lavoro

In prossimità del raggiungimento del periodo di comporto (per il concetto si veda wikipedia), al fine di evitarne la maturazione, un lavoratore ha chiesto di poter usufruire delle ferie maturate. Il datore di lavoro, incurante di questa domanda, ha comunicato al lavoratore interessato il licenziamento per superamento del periodo di comporte senza concedere le ferie richieste dal lavoratore. Il tribunale prima la corte d'appello dopo hanno dichiarato la illegittimità del licenziamento ordinando la reintegrazione nel posto di lavoro. Il datore di lavoro, non soddisfatto, ha proposto ricorso per cassazione.

La corte di cassazione, pur ribadendo il principio che il periodo di godimento delle ferie non può essere scelto arbitrariamente dal lavoratore e che le le ferie non possono essere richieste per nascondere e sostituire la malattia, ha ritenuto che "deve ritenersi prevalente l'interesse del lavoratore alla prosecuzione del rapporto.conseguendone che il lavoratore ha la facoltà di sostituire alla malattia la fruizione delle ferie, maturate e non godute, allo scopo di sospendere il decorso del periodo di comporto, gravando quindi sul datore di lavoro, cui è generalmente riservato il diritto di scelta del tempo delle ferie, di mostrare -ove sia stato investito di tale richiesta- di aver tenuto conto, nell'assumere la relativa decisione, del rilevante e fondamentale interesse del lavoratore ad evitare in tale modo la possibile perdita del posto di lavoro per scadenza del periodo di comporto". La cassazione ha continuato nella sua motivazione facendo rilevare anche che il "datore di lavoro non aveva neppure dedotto, né tantopoco provato, la sussistenza delle ragioni organizzative ostative alla concessione delle ferie". (Cassazione 14 aprile 2016 numero 7433).

 

 

ART. 2110 malattia. In caso di malattia, se la legge non stabilisce forme equivalenti di previdenza o di assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o una indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali dagli usi o secondo equità.

Nei casi di malattia, l'imprenditore ha diritto di recedere dal contratto, decorso il periodo stabilito dalla legge dagli usi o secondo equità.


Il periodo di assenza dal lavoro per malattia deve essere computato nell'anzianità di servizio.

Malattia e contratto collettivo. Tutti i contratti collettivi prevedono una disciplina particolareggiata della malattia, che si applica ai lavoratori destinatari di quel contratto collettivo. Per conoscere questa disciplina occorre esaminare lo specifico contratto collettivo che si applica al rapporto di lavoro. I contratti collettivi prevedono il trattamento economico spettante al lavoratore nei giorni di assenza  dal lavoro per malattia. 





Periodo di comporto. Con queste parole si definisce il periodo di tempo durante il quale il lavoratore, assente dal lavoro per malattia, conserva il diritto a non essere licenziato. Superato questo limite temporale, il datore di lavoro ha la facoltà di intimare il licenziamento riconoscendo il preavviso. I contratti collettivi prevedono diverse figure di periodo di comporto. Vi sono contratti collettivi molto garantisti per i lavoratori e altri contratti che, invece, danno una garanzia minima  di durata temporale.