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Il ruolo dell'avvocatura nelle convivenze di fatto

I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali della loro vita in comune con la conclusione e  sottoscrizione di un contratto di convivenza. Questo atto giuridico che disciplina i reciproci obblighi delle parti conviventi, deve essere redatto, per poter aver valore giuridico, in forma scritta. La forma scritta deve essere un atto pubblico sottoscritto presso un notaio oppure una scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato. Questi professionisti devono attestare la conformità delle disposizioni sulla convivenza alle norme imperative del nostro ordinamento e all'ordine pubblico. Questo atto di convivenza, per la sua efficacia, deve poi essere trascritto all'anagrafe del Comune di residenza dei conviventi. Il notaio o l'avvocato hanno l'obbligo di trasmettere all'ufficio dell'anagrafe, nei successivi 10 giorni dalla sottoscrizione dell'atto, il contratto di convivenza. Il contratto deve disciplinare il complessivo rapporto personale e patrimoniale tra i soggetti interessati.

Uno dei conviventi può recedere unilateralmente dal contratto di convivenza. Il recesso unilaterale deve essere effettuato con le stesse forme con cui è stata costituita la convivenza. Occorre un atto che produca gli esatti effetti contrari e abbia i medesimi requisiti di pubblicità all'anagrafe del comune.