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Condizioni per la costituzione dell'unione civile.

Per poter costituire un'unione civile tra persone dello stesso sesso, la nuova normativa approvata dal Senato  richiede delle condizioni essenziali che possono essere così sintetizzate:

essere maggiorenni;

insussistenza di altri vincoli matrimoniali o di unione civile da parte dei contraenti;

il contraenti non devono essere interdetti per infermità mentale;

insussistenza tra le parti rapporti di parentela, affinità e adozione;

assenza di condanne definitive in materia di omicidio consumato o tentato di chi sia coniugato o unito civilmente.

Se l'unione civile dovesse essere celebrata nonostante questo divieto, si ha la nullità dell'unione. Chiunque vi abbia interesse può impugnarla e farla dichiarare nulla.

Le modalità di costituzione dell'unione civile è molto semplice. Non occorrono le pubblicazioni, come per i matrimoni tra persone di sesso diverso. Questa semplicità si estende anche alle modalità di scioglimento perché l'unione si può sciogliere immediatamente  manifestando, anche separatamente, la volontà di scioglimento davanti all'ufficiale dello stato civile. Nel caso in cui a manifestare la volontà dello scioglimento è solo uno dei partecipanti all'unione, la domanda di scioglimento diventa efficace decorsi tre mesi dalla manifestazione di volontà. Costituzione e scioglimento hanno le medesime modalità.

Non vi è separazione da farsi autorizzare dal Presidente del Tribunale o tempi di attesa per la pronuncia di un definitivo scioglimento del rapporto come  nel divorzio  per il matrimonio tra persone di sesso diverso.