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Il luogo di presentazione delle giustificazioni orali

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24/02/2016

La convocazione può avvenire al fuori dell'orario di lavoro e del luogo della prestazione

La procedura di contestazione di addebito impone al datore di lavoro e al lavoratore l'osservanza di una pluralità di adempimenti per il suo corretto svolgimento nel rispetto dei  ruoli delle parti
Il lavoratore ha il diritto di chiedere di presentare le sue giustificazioni in forma orale. In questo caso si pone il problema di individuare quale sia il luogo in cui il lavoratore debba presentarsi, con l'assistenza del sindacato, per illustrare le sue giustificazioni Se la sua prestazione lavorativa si svolge nello stesso luogo dove vi è la sede dell'azienda o una filiale o succursale, non sorge alcun problema perchè il luogo è ben individuato, con semplicità e immediatezza. Il luogo dell'audizione è sicuramente quello della sede dell'azienda, centrale o periferica. Che cosa succede, invece, se il luogo della prestazione lavorativa è diverso dalla sede dell'azienda? Il datore di lavoro può individuare detto luogo anche presso la sede centrale, se in periferia non vi è nessuno che possa validamente raccogliere la presentazione delle giustificazioni orali.
La Corte di Casssazione è stata chiamata a pronunciarsi su questa questione e ha affermato che "Va escluso il diritto del lavoratore ad essere ascoltato nell'ambito del procedimento disciplinare, presso il luogo ove svolge la propria mansione o nel corso dell'orario di lavoro, per cui non costituisce violazione del diritto di difesa la convocazione del lavoratore al di fuori del posto e dell'orario di lavoro".Cassazione civile, sez. lav., 29/08/2014, (ud. 08/07/2014, dep.29/08/2014), n. 18462 .
Il Tribunale di Milano però anni addietro, ed in una controversia diversa da quella decisa dalla Corte di Cassazione, ha affermato che "Comprime in maniera illegittima il diritto di difesa del lavoratore soggetto a procedimento disciplinare - e ancor più il diritto del sindacato di svolgere liberamente la propria attività sindacale, che si estrinseca anche nell'assistenza del lavoratore che deve rendere le proprie giustificazioni - la richiesta della società di sentire il lavoratore in una sede che dista oltre 500 Km. dal luogo dove il dipendente svolge la propria prestazione".

Vi abbiamo offerto due diverse interpretazioni della stessa norma perchè l'interpretazione non è agevole. Il datore di lavoro, prudenzialmente, è meglio che agisca secondo il sentire giuridico del tribunale di Milano. Nel caso in cui dovesse scegliere di fare spostare il lavoratore assuma l'impegno a sopportare le spese di viaggio e il pagamento della normale retribuzione della giornata, risolvendo anche il problema dei costi di viaggio del sindacalista di fiducia, che deve presenziare all'incontro. 

 

Nella Foto: opera di Alberto Sughi. Viaggio di Notte. 1956. Olio su tela. Corrente del realismo sociale.

Il potere disciplinare del datore di lavoro

  Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. La multa non può essere disposta per un importo superiore a quattro ore della retribuzione base e la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per più di dieci giorni. In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Articolo 7 dello statuto dei lavoratori

La contestazione non può essere ripetuta.

Si deve  escludere che il datore di lavoro, una volta esercitato validamente il potere disciplinare nei confronti del prestatore di lavoro in relazione a determinati fatti costituenti infrazioni disciplinari, lo possa esercitare una seconda volta per quegli stessi fatti, in quanto ormai consumato: essendogli consentito soltanto di tener conto delle sanzioni eventualmente applicate, entro il biennio, ai fini della recidiva, nonché dei fatti non tempestivamente contestati o contestati ma non sanzionati per la globale valutazione, anche sotto il profilo psicologico, del comportamento del lavoratore e della gravità degli specifici episodi addebitati. Sentenza Cassazione del 30 gennaio 2018.  

Impugnazione della sanzione. Ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi la costituzione, tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio. Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall'invito rivoltogli dall'ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il datore di lavoro adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione. Art 7 dello Statuto dei lavoratori