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Onere del lavoratore dare la prova sul numero dei dipendenti

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24/01/2016

Il libro unico del lavora costituisce prova contro il datore di lavoro

II Tribunale di Chieti ha dichiarato illegittimo il licenziamento comminato e ha condannato il datore di lavoro a reintegrare il predetto nel posto di lavoro, nonché al pagamento delle retribuzioni che lo stesso avrebbe percepito dal giorno della cessazione del rapporto all'effettiva reintegrazione. La Corte d'Appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza impugnata, escludeva la reintegrazione nel posto di lavoro già disposta e il pagamento delle correlate retribuzioni, condannando il datore di lavoro alla corresponsione dell'indennità sostitutiva di cui all'art. 8 I. 604/1966. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il lavoratore.

Il ricorso per cassazione ha ad oggetto il valore probatorio delle scritture contabili dell’impresa e su quale parte gravasse l’onere di dare la prova sull’elemento dimensionale dell’impresa.

La Corte di Cassazione ha affermato che, “fermo restando il principio enunciato da Cass. n. 6501 del 26/04/2012, Rv. 622310 (in forza del quale "i libri contabili che il datore di lavoro privato è obbligato a tenere, cioè il libro matricola e il libro paga, previsti dagli artt. 20 e 21 del d.P.R. n. 1124 del 1965 (sostituiti dal libro unico del lavoro ai sensi dell'art. 39 del d.l. n. 112 dei 2008, cony. in legge n. 133 del 2008), essendo formati dallo stesso datore di lavoro, possono fare prova a suo favore soltanto se tenuti in modo regolare e completo, ferma comunque la facoltà della controparte di contestarne le risultanze con mezzi contrari di difesa o, semplicemente, con specifiche deduzioni e argomentazioni volte a dimostrarne l'inesattezza, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice"), va rilevato che le registrazioni in essi contenute (di cui, come nella specie, si voglia giovare il datore di lavoro per dimostrare il numero complessivo e la qualifica dei dipendenti occupati) possono essere validamente contestate dalla controparte, con specifiche deduzioni e argomentazioni e con articolazione di contrari mezzi di difesa. ”Corte di Cassazione, sez. Lavoro, 2016, n. 819.

Se manca questa specifica contestazione del lavoratore quelle scritture fanno piena prova a favore del datore di lavoro che le ha compilate e curate.  

La sentenza, con tutto il rispetto per la Corte, non è condivisibile particolarmente per quelle fasce più basse dei lavoratori che il più delle volte per posizione e per condizione personale e cultura ben poco possono ontologicamente conoscere della struttura organizzativa aziendale. Si mettono sullo stesso piano delle conoscenze e degli obblighi giuridici soggetti che uguali non sono distribuendo l'onere probatorio anche sul più debole dei contraenti.

Nella foto: opera di Nello Leonardi,corrente del realismo sociale, Operai al Cantiere, carboncino, 1953.

 

 

La reintegrazione nel posto di lavoro in caso di licenziamento invalido si applica al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze piu' di quindici lavoratori, nonche' al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che nell'ambito dello stesso comune occupa piu' di quindici dipendenti, anche se ciascuna unita' produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa piu' di sessanta dipendenti. Ai fini del computo del numero dei dipendenti si tiene conto dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unita' lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge e i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale. Art. 18 stat. Lav.