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Per il riconoscimento della responsabilità del datore di lavoro in materia di infortuni:

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08/01/2016

E' necessario che il lavoratore fornisca la descrizione della situazione generativa del rischio

La controversia traeva origine dall’infortunio occorso ad un lavoratore, che aveva percorso il sottopasso che collegava la mensa aziendale agli uffici ove prestava la propria attività lavorativa. Il sottopassaggio era attraversato da tappeti mobili, non funzionanti perché in riparazione e da un corridoio percorribile a piedi, il cui pavimento era rivestito di materiale antisdrucciolo, sul quale il lavoratore era però scivolato. L’INAIL aveva liquidato un’indennità per inabilità temporanea, riconoscendo altresì una rendita per inabilità permanente al lavoratore, il quale aveva adito il giudice del lavoro per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa dell’infortunio. Il contraddittorio era stato esteso alla società cui era stato affidato il servizio di riparazione e manutenzione degli impianti mobili e della compagnia assicurativa di quest’ultima, ai fini della manleva. In primo grado la domanda del lavoratore veniva accolta e successivamente la Corte territoriale rigettava l’appello proposto dal datore di lavoro. Contro la sentenza, la società ha proposto ricorso per Cassazione.

La Suprema Corte ha rilevato che “nella ricostruzione dei fatti di cui alla sentenza impugnata manca del tutto la descrizione della situazione generativa del rischio, indispensabile e preliminare all'individuazione delle misure di protezione richieste dalle norme di legge o dalle regole di prudenza. Accogliendo il ricorso proposto dal datore di lavoro, la Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: “ai fini dell'applicazione dell'art. 2087 cod. civ. - in forza del quale è configurabile la responsabilità del datore di lavoro in relazione ad infortunio che sia riconducibile ad un comportamento colpevole del datore, alla violazione di uno specifico obbligo di sicurezza da parte dello stesso o al mancato apprestamento di misure idonee alla prevenzione di ragioni di danno per i lavoratori dipendenti, senza che possa esigersi dal datore di lavoro la predisposizione di accorgimenti idonei a fronteggiare cause d'infortunio del tutto imprevedibili - occorre che sia individuata la situazione generativa del rischio, indispensabile e preliminare alla verifica del rispetto delle misure di protezione richieste dalle norme di legge o dalle regole di prudenza in relazione alle condizioni dei luoghi e alla verifica delle responsabilità datoriali".

La Cassazione, quindi, ha cassato la sentenza impugnata, rinviando alla Corte d’Appello per una nuova decisione, con vittoria della società datrice di lavoro.

(Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, sentenza 17 novembre – 17 dicembre 2015, n. 25395)

Tutela delle condizioni di lavoro le norme del nsoro codice civile:

 -Art. 2087 codice civile. L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

-Art. 2060 codice civile. Il lavoro è tutelato in tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche e manuali.

Infortunio sul lavoro.

E’ infortunio sul lavoro qualsiasi lesione che un lavoratore subisca in occasione dell'espletamento della sua attività lavorativa, dovuta ad una causa violenta da cui sia derivata una inabilità totale o parziale al lavoro. L'infortunio può procurare una invalidità temporanea al lavoro oppure una invalidità permanente, totale o parziale.

Infortunio in itinere

La legge tutela anche l'infortunio che il lavoratore subisce durante il normale percorso di andata e ritorno dal suo luogo di abitazione a quello di lavoro oppure nel percorso di collegamento tra 2 diverse sedi di lavoro. Nel caso in cui manchi la mensa aziendale, la copertura assicurativa si estende anche agli infortuni avvenuti nel tragitto di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione dei pasti.

Malattia professionale

La malattia professionale è la malattia che si contrae a causa di condizioni di lavoro, di materiali utilizzati o comunque di  fattori nocivi presenti nel luogo in cui si svolge la prestazione lavorativa. La malattia professionale può comportare una incapacità temporanea al lavoro o anche la morte del lavoratore. L'istituto previdenziale indennizza la malattia professionale a condizione che essa sia stata contratta effettivamente nell'esercizio della prestazione lavorativa. La sua causa non è violenta come nell'infortunio sul lavoro ma si presenta come progressivamente lesiva sul fisico del lavoratore.

Trattamento previdenziale nei casi dubbi.

Quando vi è incertezza sulla natura dell'evento, se infortunio sul lavoro o malattia professionale coperti dall’Inail  oppure malattia semplice coperta dall'Inps, in via provvisoria provvede alla liquidazione del trattamento dovuta al lavoratore il primo ente che ha ricevuto la denuncia. Risolta la questione relativa alla natura dell'evento morboso, l'istituto competente regolerà in modo definitivo il trattamento dovuto all'assicurato.